La Riforma dello Sport, introdotta con i decreti legislativi 28 febbraio 2021, nn. 36, 37, 38, 39 e 40, è stata destinataria di alcune correzioni normative a seguito dell’entrata in vigore del Decreto Legislativo 29 agosto 2023 n.120 contenente apposite disposizioni integrative.
La sopra menzionata novella legislativa, già in vigore dal 5 settembre u.s., ha previsto una dilazione temporale, in relazione agli adempimenti sui contratti da luglio a settembre, al 31 ottobre 2023, ossia il tempo necessario all’introduzione dei cambiamenti per il nuovo registro delle attività sportive.
Inoltre, sulla scorta della distinzione tra lavoratori sportivi e volontari, le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate per mezzo anche di autocertificazione (ai sensi dell’art 46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445), fino all’importo massimo di 150 euro mensili e purché l’organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è prevista questa modalità di rimborso; tali indennità non concorrono alla formazione del reddito.
Si specifica, inoltre, che si potranno anche ricevere i premi che vengono previsti dal CONI, dal CIP e da ulteriori soggetti ai quali vengono fornite le proprie prestazioni sportive.
Ancora, qualora invece l’attività dei dipendenti pubblici vada oltre il volontariato e rientri invece nell’ambito di lavoro sportivo, i dipendenti in parola potranno svolgere la loro attività solo dietro autorizzazione dell’Amministrazione di appartenenza che potrà rilasciarla o rigettarla entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, basandosi su criteri stabiliti con decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione, di concerto con l’Autorità politica delegata in materia di sport, sentiti il Ministro dell’Interno, il Ministro dell’Istruzione e del merito, il Ministro della Difesa e il Ministro dell’Università e della Ricerca.
Superati i 30 giorni dalla presentazione della richiesta, qualora non interviene il rilascio dell’autorizzazione né il rigetto dell’istanza, si applica il principio del silenzio assenso ai dipendenti pubblici che intendono lavorare nello sport dilettantistico a titolo oneroso, intendendosi, quindi, la richiesta accettata.
Per quel che riguarda l’orario settimanale per il lavoro sportivo autonomo, viene elevato da 18 a 24 ore, e i relativi contratti potranno essere applicati anche nei confronti delle FNS (Federazioni Sportive Nazionali), DSA (Discipline Sportive Associate), EPS (Enti di promozione Sportiva).
Novità anche per quel che riguarda gli obblighi assicurativi, infatti anche i lavoratori sportivi con guadagni inferiori a 5000 euro dovranno assicurarsi alla stessa stregua dei volontari; si esclude soltanto chi è iscritto ad un albo riconosciuto, che svolge attività in ambito sportivo.
Viene inoltre escluso anche tutto il personale in servizio presso i Gruppi sportivi militari e i Gruppi sportivi dei corpi Civili dello stato, quando espletano la propria attività sportiva istituzionale, ed atleti, quadri tecnici, arbitri, giudici, e dirigenti sportivi appartenenti alle Forze Armate e ai Corpi Armati e non dello Stato qualora autorizzati dalle Amministrazioni di appartenenza, quando richiesti dal CONI, dal CIP, dalle Federazioni Sportive nazionali e dalle discipline sportive associate o sotto loro patrocinio.