Molti, a seguito di nuove notifiche di Determina formale Inps, frutto di un ricalcolo in negativo (con conseguente contrattazione dell’assegno mensile ed una ripetizione dell’indebito corposo), hanno chiesto chiarimenti e delucidazioni.

Per focalizzare sia in punto di “diritto” che di “misura” la problematica in argomento, dobbiamo partire (e per forza) dalle situazioni contabili che perfezionano l’assegno contabile. Quattro sono le “schematizzazioni” che possono essere prese in considerazione, formate da una o più quote:

1)-Operatore che ha iniziato a lavorare dal primo gennaio 1996

Pensione con quota calcolo “C” contributiva;

2)-Operatore che ha iniziato a lavorare dal primo gennaio 1993

Pensione caratterizzata da quota calcolo “B” retributiva (1/1/93-31/12/95) + quota calcolo “C” contributiva (1/1/96 sino ad uscita);

3)-Operatore che ha iniziato a lavorare prima del 31 dicembre 1992 (con un’anzianità contributiva inferiore ai 18aa. al 31/12/1995)

Pensione caratterizzata da quota calcolo “A” integrale al 31/12/92 + quota calcolo “B” retributiva (1/1/93-31/12/95) + quota calcolo “C” contributiva (1/1/96 sino ad uscita);

4)-Operatore che ha iniziato a lavorare prima del 31 dicembre 1992 (con un’anzianità contributiva superiore ai 18aa. al 31/12/1995)

Pensione caratterizzata da quota calcolo “A” integrale al 31/12/92 + quota calcolo “B” retributiva (1/1/93-31/12/2011) + quota calcolo “C” contributiva (dall’1/1/2012).

Bene, la questione del cd. “doppio calcolo” viene circoscritta al caso del punto 4).

Con la Riforma Previdenziale Monti/Fornero del 2011 (accolta nella L.214/2012) e con decorrenza 1/1/2012, tutti i prestatori di lavoro, come regola generale, sono passati nel sistema di calcolo “contributivo” (sommando comunque le quote A/B di calcolo “retributive” con le decorrenze evidenziate), determinando nel merito addirittura prerogative finali di calcolo vantaggiose che contraddicevano lo scopo della normativa cd. Salva-Italia (D.L.201/ 2011).

Per gli Operatori di Comparto, in aggiunta di quanto detto, al raggiungimento dell’età di pensione per limiti d’età si è materializzato il diritto al godimento del cd. moltiplicatore (prerogativa contabile per cui l’ ultimo montante contributivo viene moltiplicato x 5).

Con la legge di Stabilità n.190/2014 (vedi c.707), proprio per sopprimere le storture del sistema Previdenziale evidenziate (tra cui appunto il “moltiplicatore” per le FF. di Polizia da valere per chi proveniva dal sistema di calcolo “retributivo” già più vantaggioso) è stata introdotta una norma cd. di “salvaguardia”: in sintesi si è stabilito che nessun nuovo pensionato potrà avere un assegno più corposo di quello spettante con le vecchie precedenti regole.

Alla luce di ciò, l’Inps, con propria Nota Operativa n.74/2015 (recettiva del citato c.707) ha previsto ed introdotto due sistemi di calcolo della Pensione da mettere a confronto:

  • a) Pensione calcolata applicando i criteri vigenti al 2012, che constano di un calcolo “retributivo” secondo le regole vigenti al 31/12/2011 per le anzianità contributive maturate a tale data e calcolo “contributivo” per le anzianità maturate a partire dal 1^/1/2012;
  • b) Pensione calcolata applicando il calcolo interamente “retributivo” per tutte le anzianità contributive maturate dall’assicurato. Al riguardo, (cit.) “l’anzianità contributiva che può essere valorizzata ai fini della determinazione della misura della pensione è pari all’anzianità contributiva necessaria per il conseguimento del diritto alla prestazione, integrata da quella eventualmente maturata tra la data del conseguimento del diritto e la data di decorrenza del primo periodo utile per la corresponsione della prestazione stessa”. L’Inps, quindi, conferma che il legislatore per il nuovo calcolo interamente retributivo, supera il concetto di “massima anzianità contributiva valorizzabile”, stabilendo così che l’anzianità contributiva valorizzabile sia pari a quella necessaria per il conseguimento del diritto alla prestazione che deve essere incrementata con l’anzianità contributiva che dovesse maturare il lavoratore fino al primo periodo utile per la corresponsione della prestazione (in sintesi viene  superato il totem dell’80% come massimo valorizzabile).

La Pensione spettante sarà quella con importo minore.

Tale doppio calcolo trova applicazione a tutte le Pensioni liquidate a far data dall’1/1/2015.

Sulle Determine Inps (in attesa dell’applicazione di quanto detto), si potrà leggere l’indicazione “liquidazione pensione in via provvisoria”, con successivo abbattimento di quanto mensilmente percepito in eccesso e restituzione dei ratei nel tempo accumulati tra la data del pensionamento e fino alla notifica del provvedimento di riliquidazione del trattamento previdenziale (ripetizione dell’indebito).

In ultima analisi, se per l’abbattimento mensile dovuto al doppio calcolo, gli spazi di agibilità legale sono pressoché nulli, per la restituzione a ritroso della somma totale già percepita, si potrà tentare la strada di un mirato ricorso.A completezza dell’argomento segnaliamo che la risoluzione giurisdizionale del potenziale contenzioso è di competenza della Corte del Conti.

Dott. Franco Burdo

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