Accesso agli atti ai fini della verifica e confronto ex art.li 5 e 19 A.N.Q.

L’accesso alle OO.SS. deve essere sempre consentito.

 

In risposta a specifiche sollecitazioni di questa O.S. il Dipartimento ha finalmente chiarito che gli atti di cui all’art. 19 comma 3 ANQ (programmazione settimanale, ordini di servizio, fogli firma nonché documentazione relativa allo straordinario programmato, reperibilità, cambi turno, aggiornamento professionale ecc.) possono essere acquisite dalle OO.SS. anche al di fuori dei limiti temporali previsti.

Le OO.SS., quali portatori di interessi diffusi dei Lavoratori della Polizia di Stato, possono inoltre esercitare l’accesso agli atti ai sensi degli art.li 22 e seguenti della L. 241/90 motivando adeguatamente la richiesta, anche per altro tipo di documentazione in possesso degli uffici.

Il Dipartimento ha ribadito la sua indisponibilità ad autorizzare l’accesso ad atti ove siano indicati nominativi del personale che effettua turnazioni di straordinario emergente, posizione che continuiamo a non condividere sulla scorta di consolidati orientamenti di dottrina e giurisprudenza,  ritenendo che, nei casi in cui essi siano necessarie a documentare violazioni per l’esercizio delle prerogative di tutela dei diritti di lavoratori spettanti alle Organizzazioni Sindacali, i principi di trasparenza e buon andamento dell’amministrazione debbano essere considerati prevalenti sulle pur rilevanti esigenze di privacy.

Peraltro il dato complessivo delle prestazioni di straordinario emergente effettuato nelle singole articolazioni degli uffici, in maniera disaggregata, può ben essere acquisito dalle OO.SS., pur senza indicazione dei nominativi dei dipendenti nel pieno rispetto della loro privacy.

 

La circolare del Dipartimento: doc04128320170727084401

 

 

Condividi articolo

Info & Servizi

Tessera UIL Convenzioni
BLS Gratis