Ispettori Capo + 9: Grave penalizzazione – Oronzo Cosi interviene presso il Dipartimento

 

AL CAPO DELLA POLIZIA

DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

PREFETTO FRANCO GABRIELLI

 

OGGETTO:– Penalizzazioni per gli Ispettori Capo con più di 9 anni nella qualifica alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 29.5.2017, N. 95.-

 

Signor Capo della Polizia,

è con alto senso di responsabilità che devo purtroppo ritornare sul D.Lgs. 29 maggio 2017, N. 95 in quanto, la norma che prefigura e delinea le opportunità – in fase transitoria – per una parte degli Ispettori Capo è non solo ingenerosa ma oserei dire unica in senso negativo, per la svantaggiosità che si prospetta solo a loro danno.

Stando alla norma – purtroppo – gli Ispettori Capo con più di 9 anni nella qualifica non trovano alcun giusto ristoro nel decreto legislativo rispetto ad altri con un inferiore numero di anni maturati. Tali colleghi ristagnano nella qualifica di Ispettore Capo, affollata da quasi seimila persone, da lunghi anni, sempre per effetto della sciagurata, mancata costituzione del ruolo direttivo speciale ex art. 25 del dPR 334/2000. La costituzione del ruolo Direttivo, come noto, avrebbe fatto saltare il tappo ed avrebbe liberato almeno 1300 posti fino all’anno 2005 e poi, diverse altre centinaia, nel corso degli anni successivi, per effetto delle successive vacanze originate dalle fuoriuscite a vario titolo (quiescenza, vincite di concorsi, malattia, ecc.).

Oronzo CosiPer avere un’idea del sostanziale blocco infinito nelle sabbie mobili di Ispettore Capo, va considerato che ve ne sono attualmente oltre 1.400 nominati già nel lontano anno 2000, oltre 1.000 nel 2001 e, se consideriamo nel complesso le anzianità fino all’anno 2003, ci troviamo di fronte ad un numero impressionante: quasi cinquemila persone. Ovviamente, al netto di tutti i pensionati, già inesorabilmente espulsi dal sistema per raggiunti limiti di età con il “danno incorporato”, irrecuperabile.

I concorsi, cui questi colleghi avevano diritto a partecipare per l’accesso alla superiore qualifica di Ispettore Superiore sostituto ufficiale di pubblica sicurezza, sono stati banditi negli anni dall’Amministrazione sempre col contagocce, in dosi omeopatiche, a differenza di quanto avvenuto – ad esempio, nell’Arma dei Carabinieri ove gli organici sono sempre stati strapieni grazie a scrutini puntuali. Stesso discorso va fatto a proposito dello scrutinio per merito comparativo cui potevano avere accesso dopo otto anni nella qualifica. Si consideri che tali colleghi, dopo dieci anni di anzianità nella qualifica, hanno acquisito il trattamento economico dell’Ispettore superiore s.u.p.s., dunque la loro promozione, a ruolo aperto per merito comparativo, con nove anni nella qualifica di Capo, non comporterà alcun vantaggio economico, né potranno capitalizzare gli anni maturati in eccedenza, rispetto ai nove richiesti, ai fine degli altri otto che occorreranno per l’acquisizione della qualifica di nuovo conio di sostituto commissario che soppianta la vetusta denominazione.

Tutto questo è palesemente ingiusto e costituisce un’evidente discriminazione rispetto agli analoghi sottufficiali delle altre Forze di polizia, civili e militari, delle Forze armate e, per certi versi, degli impiegati civili del Ministero dell’Interno, gratificati negli anni da diverse “riqualificazioni”, grazie alle quali questi ultimi – oltre a solidarizzare nei coffee break solo con i loro “pari” (id est i nostri Funzionari) – interagiscono nei nostri Uffici di Polizia ponendo i nostri Ispettori, oggettivamente e ai vari livelli, in posizione di minorità e di dipendenza funzionale, pur non avendo gli stessi, nei fatti, minori contenuti professionali.

Tanto premesso ritengo ineludibile che sul tema vada individuata, senza ritardo, una soluzione facendo recuperare agli interessati gli anni in eccesso ai nove indispensabili per il transito a SUPS – o almeno quota parte di essi – nel successivo ulteriore percorso costituente l’agognato piolo apicale dell’infinita scala; quello di Sostituto Commissario. Lo strumento idoneo potrà essere individuato facendo tesoro delle indicazioni contenute nell’art. 8 della Legge delega Madia, 7.8.2015 n. 124: «entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e della procedura di cui al presente articolo, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive».

Con rinnovata stima

Roma, 23 ottobre 2017

 

Il Segretario generale

Oronzo Cosi

 

La lettera: UIL POLIZIA_Ispettori Capo con oltre 9 anni

 

 

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