DDL di Stabilità 2017

 

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DDL Stabilità 2017

Art. 52

(Fondo per il pubblico impiego)

1.Per il pubblico impiego sono complessivamente stanziati, per le finalità di cui ai commi 2 e 3, 1.920 milioni di euro per l’anno 2017 e 2.630 milioni di euro a decorrere dall’anno 2018.

2. Nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze è istituito un fondo da ripartire con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, con una dotazione di 1.480 milioni di euro per l’anno 2017 e di 1.930 milioni di euro a decorrere dall’anno 2018, per le seguenti finalità:

a) determinazione, per l’anno 2017 e a decorrere dal 2018, degli oneri aggiuntivi, rispetto a quelli previsti dall’articolo l, comma 466, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e pari a 300 milioni di euro annui, posti a carico del bilancio dello Stato per la contrattazione collettiva relativa al triennio 2016-2018 in applicazione dell’articolo 48, comma l, del decreto legislativo 30 marzo 200 l, n. 165 e per i miglioramenti economici del personale dipendente dalle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico;

b) definizione, per l’anno 2017 e a decorrere dal2018, del finanziamento da destinare ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nell’ambito delle amministrazioni dello Stato, ivi compresi i Corpi di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, gli enti pubblici non economici e gli enti pubblici di cui all’articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tenuto conto delle specifiche richieste volte a fronteggiare indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza ed urgenza in relazione agli effettivi fabbisogni, nei limiti delle vacanze di organico nonché nel rispetto dell’articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dell’articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Le assunzioni sono autorizzate con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze;

c) definizione dell’incremento dal 2017 del finanziamento previsto a legislazione vigente, per garantire la piena attuazione di quanto previsto dall’articolo 8, comma l, lettera a), punti l e 4, della legge 7 agosto 2015, n. 124 e dell’articolo l, comma 5, della legge 31 dicembre 2012, n. 244 ovvero, per il solo anno 2017, proroga del contributo straordinario di cui all’articolo l, comma 972, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, con la disciplina e le modalità ivi previste 3. Per il concorso alle finalità di cui al comma l, nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, è iscritto un fondo con una autonoma dotazione di 140 milioni di euro per l’anno 2017 e 400 milioni a decorrere dall’anno 2018, da destinare all’incremento dell’organico dell’autonomia di cui all’articolo l, comma 201, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Al riparto del Fondo si provvede con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

4. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2, si provvede ad aggiornare i criteri di determinazione degli oneri di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 aprile 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 132 dell’8 giugno 2016, in coerenza con quanto previsto dalla lettera a) del medesimo comma.

5. All’articolo 1, comma 466, della legge n. 208 del2015, dopo le parole “30 marzo 2001, n. 165,”, sono aggiunte le parole “e per i miglioramenti economici del personale dipendente dalle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico,”, e sono soppresse le parole da “di cui 74 milioni” fino alla fine del comma.

 

Art. 54

(Strade sicure)

l. Al fine di assicurare, anche in relazione alle straordinarie esigenze di prevenzione e contrasto della criminalità e del terrorismo e alle ulteriori esigenze connesse allo svolgimento del prossimo G7, la prosecuzione degli interventi di cui all’articolo 24, commi 74 e 75, del decreto-legge 1°luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, nonché di quelli previsti dall’articolo 3, comma 2, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, è prorogato, limitatamente ai servizi di vigilanza a siti ed obiettivi sensibili, fino a 31 dicembre 2017, l’impiego di un contingente pari a 7.050 unità di personale delle Forze armate. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 7-bis, commi l, 2 e 3, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125. Per l’attuazione del presente comma, è autorizzata la spesa di euro 123.000.000 per l’anno 2017, con specifica destinazione di euro 120.536.797 per il personale di cui al comma 74 e di euro 2.463.203 per il personale di cui al comma 75 dell’articolo 24 del decreto-legge l°luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

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