Correttivi al D.Lgs. n. 95, del 29.5.2017 – Retrodatazione della decorrenza giuridica della qualifica per i frequentatori del IX° corso per vice ispettori
Lettera del Segretario Generale Nazionale Oronzo Cosi al Sig. Capo della Polizia.
Signor Capo della Polizia,
sono a sottoporle un’ennesima delicata questione. Con bando datato 24 settembre 2013 è stato indetto il concorso interno per 1.400 posti per vice ispettore della Polizia di Stato e gli idonei hanno successivamente frequentato il IX° corso di formazione. Tale concorso, intervenuto ben 13 anni dopo quello per 640 posti, indetto con D.M. 23 novembre 1999 (pubblicato nella G.U. della Repubblica Italiana “Concorsi e Esami” n.3 dell’11.1.2000) si riferisce a “posti disponibili dal 31 dicembre 2001 al 31 dicembre 2004″.
Pare evidente che il Dipartimento – nonostante risultassero vacanze di posti da ispettore sin dal 31.12.2001 – abbia accumulato un incomprensibile ritardo nell’indizione dei relativi concorsi con due conseguenze:
- a) una notevole carenza di personale nel ruolo ispettori;
- b) nocumento per il personale avente diritto, che ha dovuto subire gravi ritardi nella progressione della carriera, contrariamente a quanto avvenuto nelle altre forze di polizia.
Ma quel che risulta più grave ed insopportabile (analogamente alla situazione del Ruolo Direttivo a Esaurimento, che ha atteso ben 18 anni) è che i 1874 frequentatori del IX° corso per vice ispettore si sono visti attribuire la nuova qualifica con una errata decorrenza giuridica subendo così una grave discriminazione.
Ai predetti è stata riconosciuta la qualifica di vice ispettore con decorrenza 12 marzo 2018, vale a dire al termine del corso di formazione.
Ciò contrasta con le previsioni del D.Lgs. 28.02.2001, n. 53 il quale, nell’introdurre modifiche al D.Lgs 197/1995 prevede, per i ruoli della Polizia di Stato interessati ad un concorso interno, il riconoscimento del cd. “principio dell’annualità” stabilendo una decorrenza giuridica fissata al «1° gennaio dell’anno successivo rispetto a quello nel quale si sono verificate le vacanze»:
- l’art. 2 comma 7 ha disciplinato il principio dell’annualità per i vice sovrintendenti;
- l’art. 5 comma 2 lett. b per i vice sovrintendenti tecnici;
- l’art. 6 per i vice ispettori tecnici.
Tale previsione è stata riconosciuta dal Dipartimento anche ai concorsi interni per vice ispettori tecnici (già periti) della Polizia di Stato, l’ultimo dei quali in ordine cronologico per 226 posti di Vice Perito bandito in data 24.09.2008 (conclusosi alla fine del 2012), ha previsto per gli idonei una decorrenza alla qualifica di vice ispettore tecnico della Polizia di Stato a decorrere dal 01.01.2005.
A tale proposito giova evidenziare che tra i riferimenti indicati in epigrafe al bando concorsuale del 24 settembre 2013 vi è anche il D.M. 28 aprile 2005, N° 129 che rappresenta il provvedimento attuativo emanato dal Ministero dell’Interno per la parte di competenza, del D. Lgs. 28 febbraio 2001, N°. 53 e che, all’art. 34 e segg. stabilisce specificamente gli adempimenti da porre in essere in merito ai concorsi interni per l’accesso alla qualifica di vice ispettore della Polizia di Stato. Sia l’Amministrazione della P.S. che la giurisdizione amministrativa, chiamata ad esprimersi più volte sull’argomento, hanno sancito sempre, la sostanziale equiparazione del ruolo tecnico dei periti della Polizia di Stato (attuali ispettori tecnici) con quello operativo degli ispettori. Tale principio non può non riflettersi in senso inverso, allorquando l’Amministrazione stessa abbia ammesso la sostanziale equiparazione dei ruoli, nell’ambito degli istituti contrattuali di riferimento, in ultimo, con la nota 557/RS/555/RS/01/67/2 Prot. 003432/2017 del 28.07.2017, nella quale l’Ufficio per le Relazioni Sindacali del Dipartimento della P.S così si determina:
«Tale orientamento, sostenuto costantemente da questo Dipartimento ed avallato dalla giurisprudenza amministrativa, è stato già oggetto di puntuale comunicazione alle OO.SS. … ed è stato seguito non solo per i concorsi esterni ma anche per quello interno per vice periti tecnici, posizione identica a quella dei vice ispettori.»
A tal proposito, per analogia rispetto a quanto applicabile ed applicato per una posizione definita “identica“, pare fosse quanto mai opportuno applicare – ai frequentatori del IX° corso – le previsioni dell’art. 25 del d.P.R. 337 del 24 aprile 1982 concernenti il principio di annualità dell’accesso al ruolo per concorso interno; regola peraltro già applicata in precedenti casistiche mediante retrodatazione della decorrenza sia giuridica che economica della qualifica conseguita, da ultimo per i sovrintendenti.
Vieppiù che con il D.Lgs. 95, del 29.05.2017, è stato modificato l’art. 27 del d.P.R. 24.04.1982, n. 335, e la nuova formulazione dell’articolo sgombera il campo da equivoci circa il principio dell’annualità, già proposto in fase transitoria dal D. Lgs. n. 53, del 28.02.2001, anche per il ruolo degli Ispettori della Polizia di Stato.
Sta di fatto che per gli ispettori del IX° corso la regola dell’ “annualità” non è stata applicata così introducendo per detti vincitori un’abnorme discriminazione che oggi necessita di un correttivo.
Con l’esercizio della delega contenuta nella Legge Madia n.124 del 7.8.2015, entro il 7.7.2018 verrà adottato il provvedimento ministeriale concernente le misure “correttive” al d.lgs. 95/2017 risultanti necessarie.
Per i vice ispettori del IX° corso, nominati in data 12 marzo 2018, emerge indispensabile la necessità di retrodatare la decorrenza giuridica della qualifica iniziale loro riconosciuta, tenendo conto sia della regola dell’ “annualità” che del fatto che le vacanze – nel bando del 24.09.2013 – si riferivano ai “posti disponibili dal 31 dicembre 2001 al 31 dicembre 2004″.
Con rinnovata stima
Roma, 26 giugno 2018
Il Segretario generale
Oronzo Cosi
La lettera: UIL_IX CORSO VICE ISPETTORI