Legge 30 dicembre 2018, n. 145 – Flessibilità del congedo di maternità
Nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31.12.2018 è stata pubblicata la legge 30 dicembre 2018 n. 145 concernente il “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”.
Per la parte d’interesse si richiama l’art. 1, comma 485, che prevede:
“All’articolo 16 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. dopo il comma 1 è inserito il seguente:
“1.1. In alternativa a quanto disposto dal comma 1, è riconosciuta alle lavoratrici la facoltà di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l’evento del parto entro i cinque mesi successivi allo stesso, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro”.
Il resto delle informazioni nella seguente circolare: