Assegno nucleo familiare e detrazioni fiscali
Significati, formule ed incidenza sullo statino paga
Gli Assegni Nucleo Familiare (ANF) sono delle agevolazioni riconosciute ai dipendenti o pensionati il cui nucleo familiare sia composto di un certo numero e che abbiano un reddito annuale militante all’interno di una data fascia.
La domanda di richiesta va presentata per mezzo modulo NOIPa dedicato, non appena si conosce l’ammontare del reddito di riferimento (CU).
A seconda della conformazione del nucleo familiare viene applicata una delle 12 tabelle che l’INPS provvede ad aggiornare (v. all.).
Gli assegni familiari non costituiscono reddito e quindi sono privi di prelievo.
La domanda ANF deve essere presentata ogni anno. Eventuali variazioni devono essere comunicate entro 30 gg. La decorrenza è il primo luglio con scadenza al 30 giugno dell’anno successivo.
Link per scaricare la TABELLA
Le “detrazioni di imposta” stipendiali oggi in vigore e che tengono conto dell’ autocertificazione prodotta (in caso di dimenticanze oppure incongruenze, attraverso il modello fiscale “730,” è possibile il recupero ovvero la rettifica), permettono l’abbattimento dell’imposta Irpef , sottraendo l’ “equivalente” dal totale fiscale calcolato secondo le aliquote progressive in vigore.
Le formule da applicare sono le seguenti:
DETRAZIONE LAVORO DIPENDENTE
Permette all’operatore sicurezza di avere una riduzione delle imposte.
Lo sconto decresce all’aumentare del reddito complessivo (diminuito della deduzione per abitazione principale e relative pertinenze).
Non spetta a chi ha un reddito superiore ai 55.000 €. annui.
Sono previsti tre scaglioni di reddito.
Quello più congeniale per la nostra Ctg. è quello ricompreso tra i 28.000 ed i 55.000 €.
La detrazione spettante si ricava dalla seguente formula:
DETRAZIONE= 978 X (55.000 – REDDITO COMPLESSIVO (diminuito dalla rendita 1^casa)
27.000€
La detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 €.
DETRAZIONE FIGLI A CARICO
Si considerano a carico del genitore i figli se hanno un reddito complessivo ai fini Irpef non maggiore di 2.840,51 €.
La detrazione spettante si ricava dalla seguente formula:
DETRAZIONE figli sotto i 3 aa. = 1.220 X (95.000 – REDDITO COMPLESSIVO)
95.000
DETRAZIONE figli sopra i 3 aa. = 950 X (95.000 – REDDITO COMPLESSIVO)
95.000
DETRAZIONE figli portatore handicap sotto i 3 aa. = 1.620 X (95.000 – REDDITO COMPLESSIVO)
95.000
DETRAZIONE figli portatore handicap sopra i 3aa.= 1.350 X (95.000 – REDDITO COMPLESSIVO)
95.000
L’importo di 95.000 €. è aumentato per tutti di 15.000 €. per ogni figlio successivo al primo.
*(Reddito complessivo da intendersi al netto della deduzione per l’abitazione principale e relative pertinenze ed aumentato dei redditi dei fabbricati assoggettati alla cedolare secca).
DETRAZIONE CONIUGE A CARICO
Per il coniuge a carico è prevista una detrazione base di 800 €. decrescente all’aumentare del reddito, che si azzera se il reddito supera gli 80.000€. Il reddito complessivo di riferimento è diminuito della deduzione per abitazione principale e relative pertinenze.
Da 15.001 a 40.000 la detrazione spettante è di 690 €.
Da 40.001 a 80.000 la detrazione spettante si ricava dalla seguente formula:
DETRAZIONE= 690 X (80.000 – REDDITO COMPLESSIVO)
40.000
(TRA 15.000 A 35.200 di REDDITO COMPLESSIVO sono previste ulteriori detrazioni per coniuge a carico che variano da 10 a 30 €)
DETRAZIONE PER I REDDITI DA PENSIONE
Anche i redditi da pensione fruiscono di una detrazione d’imposta che varia a seconda che il pensionato abbia più o meno di 75 anni:
(formule)
ETA’ INFERIORE 75 aa. | Fascia reddito €
15.000 – 55.000 |
Formula: € 1.255 X
55.000 – reddito compl.vo 40.000 |
ETA’ MAGGIORE 75 aa. | Fascia reddito €
15.000 – 55.000 |
Formula: € 1.297 X
55.000 – reddito compl.vo 40.000 |