Causa di servizio ed equo indennizzo

 

Cosa si intende per causa di servizio

Per “causa di servizio” si intende comunemente il riconoscimento della dipendenza dal servizio di una infermità o di lesioni fisiche contratte a causa del servizio prestato, previsto per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche in generale, gli appartenenti alle Forze di polizia ed alle Forze armate ed altre categorie indicate nel d.P.R. 1092/1973; il riconoscimento di tale dipendenza da causa di servizio può dare diritto ad alcuni benefici, come si vedrà più avanti. In ogni caso, perché venga riconosciuta la dipendenza da causa di servizio, è necessario che l’infermità o le lesioni derivino da fatti accaduti in servizio o per cause inerenti al servizio medesimo come, ad esempio, l’ambiente e le condizioni di lavoro. La causa di servizio può essere riconosciuta anche se i fatti di servizio abbiano concorso con altri fattori o circostanze nel far insorgere infermità o lesioni; in tal caso i fatti di servizio medesimi devono risultare determinanti.

Quali diritti dopo il riconoscimento

L’appartenente alla Polizia di Stato riconosciuto infermo per causa di servizio ha diritto alla retribuzione integrale per tutti i periodi di aspettativa presi a causa delle infermità riconosciute ed al rimborso delle spese di cura. In aggiunta al rimborso delle spese di cura, nel caso in cui l’infermità venga ascritta ad una delle otto categorie previste nelle tabelle allegate al d.P.R. 915/1978 e successive modificazioni, il dipendente ha inoltre diritto:

– ad una maggiorazione degli scatti di anzianità pari al 2,50% della retribuzione, per le categorie dalla I alla VI (legge 539/1950);

– ad una maggiorazione degli scatti di anzianità pari al 1,25% della retribuzione, per le categorie VII e VIII (legge 539/1950);

– all’equo indennizzo;

– all’indennità «una tantum» se dalla menomazione deriva un’invalidità che non comporti l’inidoneità assoluta ai servizi d’istituto;

– al trattamento pensionistico di privilegio o pensione privilegiata dal momento in cui cessa dal servizio

Come si ottiene il riconoscimento

I procedimenti relativi al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio ed all’attribuzione di tutti i benefici conseguenti sono attivati mediante presentazione di domanda; in alcuni casi, cui si farà cenno tra poco, detti procedimenti possono essere avviati d’ufficio.

1. La domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, ai fini della concessione dei benefici previsti dalle disposizioni vigenti, deve essere presentata dal dipendente entro sei mesi dalla data in cui si è verificato l’evento dannoso o da quella in cui ha avuto conoscenza dell’infermità o della lesione o dell’aggravamento.

2. L’ufficio periferico che la riceve deve trasmetterla, corredata della documentazione prodotta dall’interessato, alla Commissione medico-ospedaliera (di cui all’articolo 165, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092) territorialmente competente rispetto all’Ufficio di ultima assegnazione oppure, qualora si tratti di pensionato o deceduto, competente rispetto alla residenza del pensionato o dell’erede richiedente, entro trenta giorni dalla ricezione ed è obbligato a darne comunicazione all’interessato entro i successivi dieci giorni.

3. L’Amministrazione, viceversa, inizia d’ufficio il procedimento per il riconoscimento della causa di servizio quando risulta che un proprio dipendente abbia riportato lesioni per certa o presunta ragione di servizio o abbia contratto infermità nell’esporsi per obbligo di servizio a cause che possono causare malattie e dette infermità siano tali da poter divenire causa d’invalidità o di altra menomazione della integrità fisica, psichica o sensoriale; la stessa Amministrazione procede d’ufficio anche in caso di morte del dipendente quando il decesso è avvenuto in attività di servizio e per fatto traumatico ivi riportato.

4. Nel trasmettere la documentazione l’ufficio dovrà curare di stilare rapporti informativi sui servizi prestati, al fine di consentire una corretta valutazione circa l’esistenza o meno di un nesso tra l’attività svolta e l’infermità sofferta, allegando altresì ogni documentazione concernente l’infermità, ivi compresa l’eventuale certificazione medica, concernente l’accertamento dell’infermità, rilasciata all’interessato o ai suoi eredi da una delle Commissioni mediche operanti presso le aziende sanitarie locali non oltre un mese prima della data di presentazione della domanda stessa.

5. La C.M.O., composta da due ufficiali medici, di cui uno con funzione di Presidente e da un medico della Polizia di Stato, entro trenta giorni dalla ricezione degli atti dall’Amministrazione, dovrà effettuare la visita per il tramite di almeno un componente e dovrà comunicare la data di effettuazione della visita con un anticipo non inferiore a dieci giorni all’interessato, il quale potrà farsi assistere durante la visita da un medico di fiducia, senza che questo comporti oneri per l’Amministrazione.

6. In caso di mancata partecipazione del medico di fiducia o di assenza dell’interessato alla visita per giustificati motivi, la Commissione convoca il dipendente per una nuova visita da effettuarsi entro trenta giorni dalla prima data; il Presidente della Commissione, in caso di comprovato e permanente impedimento fisico del dipendente, può disporre l’esecuzione della visita domiciliare da parte di un componente della Commissione stessa.

7. Il verbale redatto dalla C.M.O. a seguito degli accertamenti verrà trasmesso, entro quindici giorni dalla visita conclusiva, al Servizio trattamento di pensione e di previdenza – divisione quarta del Ministero dell’interno – Dipartimento della pubblica sicurezza, corredato dalla copia conforme della domanda cui verranno acclusi i rapporti informativi e l’eventuale ulteriore documentazione.

8. In caso di assenza ingiustificata dell’interessato alla visita, la C.M.O. redigerà processo verbale, restituendo gli atti che dovranno essere inviati al citato Servizio trattamento di pensione e di previdenza, il quale emetterà un provvedimento di accertamento negativo della causa di servizio; nel ricevere detto provvedimento di accertamento l’interessato potrà reiterare la domanda di riconoscimento qualora non sia decorso il termine di decadenza previsto per la presentazione delle istanze di riconoscimento.

9. Entro trenta giorni dalla ricezione del verbale della Commissione, il ripetuto Servizio dovrà inviare al Comitato di verifica per le cause di servizio (già Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie) oltre al verbale stesso, una relazione nella quale sono riassunti gli elementi informativi disponibili, relativi al nesso causale tra l’infermità o lesione e l’attività di servizio, nonché l’eventuale documentazione prodotta dall’interessato, al quale deve essere data comunicazione della trasmissione degli atti al Comitato entro i successivi dieci giorni, con nota nella quale viene indicata anche la possibilità di presentare richiesta di equo indennizzo entro il termine di dieci giorni dalla ricezione della comunicazione.

10. Le disposizioni sopra riportate si applicano anche ai procedimenti per la concessione a qualsiasi titolo di indennità collegate al riconoscimento di causa di servizio (art. 19, d.P.R. 461/2001) ed il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità o lesione costituisce accertamento definitivo anche nell’ipotesi di successiva richiesta di equo indennizzo e di trattamento pensionistico di privilegio (art. 12, d.P.R. 461/2001).

11. Il personale giudicato permanentemente non idoneo al servizio nella forma parziale resta in aspettativa fino all’adozione del provvedimento che riconosce o meno la dipendenza da causa di servizio. Il termine per la presentazione del ricorso relativo all’accertamento dell’idoneità al servizio, è di dieci giorni dalla comunicazione del verbale della C.M.O.

12. Il personale giudicato permanentemente non idoneo al servizio in modo parziale permane, ovvero è collocato in aspettativa fino alla pronuncia sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della lesione o infermità che ha causato la non idoneità anche oltre i limiti massimi previsti dalla normativa in vigore; tale periodo di aspettativa non si cumula con gli altri periodi di aspettativa fruiti ad altro titolo ai fini del raggiungimento del detto limite massimo (art. 19, co. 3 d.P.R. 164/2002).

13. Il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio può essere richiesto anche quando la menomazione dell’integrità fisica si manifesta entro il termine di cinque anni dalla cessazione del rapporto di impiego elevati a dieci per le invalidità derivanti da infermità la cui causa non sia definita o comunque non dipendente da altri processi morbosi.

Equo indennizzo

Qualora sia stata riconosciuta o sia in corso di riconoscimento la dipendenza da causa di servizio di una menomazione dell’integrità fisica derivante da infermità o lesioni subite a causa del servizio il personale della Polizia di Stato può presentare all’ufficio di appartenenza domanda per l’attribuzione dell’equo indennizzo entro sei mesi dalla notifica del provvedimento di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio. La domanda di equo indennizzo può anche essere presentata contestualmente alla domanda di riconoscimento della dipendenza della infermità da causa di servizio o, nel corso del procedimento di riconoscimento, entro dieci giorni dalla comunicazione che la pratica è stata inviata con relazione al Comitato di verifica per le cause di servizio. In questi ultimi due casi il procedimento si estende anche alla definizione della richiesta di equo indennizzo e, qualora la C.M.O. competente riconosca l’ascrivibilità della patologia ad una delle otto categorie previste, si conclude con l’adozione di un unico provvedimento, essendo il procedimento del tutto analogo. La misura del beneficio viene computata sulla base dell’importo dello stipendio tabellare in godimento alla data di presentazione della domanda o dell’avvio del procedimento d’ufficio, applicando ad esso i coefficienti contenuti nella tabella di determinazione della misura dell’equo indennizzo e fermo restando che nulla può essere liquidato se la menomazione della integrità fisica sia stata contratta per dolo o colpa grave dell’interessato. Va rilevato come la previsione di cui al 5° comma dell’art. 15, d.P.R. 146/1990, dove si stabilisce la detrazione delle somme corrisposte da parte di assicurazioni private da quelle spettanti a titolo di equo indennizzo, in base a consolidata giurisprudenza si applica solo alle assicurazioni stipulate dall’Amministrazione, in analogia a quanto previsto dal 2° co. art. 50 d.P.R. 686/1957, ove è prevista la deduzione dall’equo indennizzo di quanto eventualmente percepito dall’impiegato in virtù di assicurazione a carico dello Stato o di altra pubblica amministrazione e non, dunque, da polizze eventualmente stipulate dall’interessato o a suo beneficio, rientrando queste in una sfera di diritti privatistici regolati da norma di legge su cui non può incidere la norma citata (recepimento del C.C.N.L., avente carattere regolamentare).

Aggravamento sopravvenuto alla menomazione

L’art. 56 del d.P.R. 686/1957 prevedeva che entro cinque anni dalla data della comunicazione del decreto di riconoscimento dell’equo indennizzo l’Amministrazione, nel caso di aggravamento della menomazione della integrità fisica per la quale era stato liquidato detto beneficio, poteva provvedere, su richiesta dell’impiegato e per una sola volta, alla revisione dell’indennizzo già concesso. Essendo stata esplicitamente abrogata detta disposizione dal d.P.R. 461/2001, si ritiene che oggi non sia ulteriormente vigente il predetto limite di cinque anni e che, inoltre, la possibilità di riconoscere aggravamenti non sia più limitata ad una volta sola

Indennità «una tantum»

Il personale delle forze di polizia indicate nell’art. 16 della L. 10 aprile 1981, n. 121, che abbia riportato una invalidità, che non comporti l’inidoneità assoluta ai servizi di istituto, derivante da ferite, lesioni o altre infermità riportate in conseguenza di eventi connessi all’espletamento dei compiti d’istituto, è utilizzato, d’ufficio o a domanda, in servizi d’istituto compatibili con la ridotta capacità lavorativa e in compiti di livello possibilmente equivalenti a quelli previsti per la qualifica ricoperta (cd. “riforma parziale”). Oltre a ciò l’interessato che abbia ottenuto il riconoscimento dell’invalidità ha diritto alla corresponsione, su domanda da presentare entro sei mesi dal riconoscimento stesso, di una indennità speciale «una tantum», proporzionata al grado di invalidità accertato, non cumulabile con altre specifiche provvidenze corrisposte o da corrispondersi allo stesso titolo, il cui importo è pari a quello dell’equo indennizzo previsto dalle vigenti disposizioni maggiorato del venti per cento, da attribuirsi mediante procedimento analogo a quelli indicati in precedenza.

Indennizzo privilegiato aeronautico

Istituito dal regio decreto-legge 15 luglio 1926 a beneficio dei “militari che prestano servizio di volo nella regia aeronautica”, aggiornato più volte nelle misure ed ampliato nell’applicazione sino alla L. 280/1981, che ne ha espressamente previsto l’applicazione “agli allievi delle scuole e degli istituti di istruzione dei corpi di polizia”, il beneficio consegue alla perdita dell’integrità fisica riportata in conseguenza di incidente di volo, intendendosi per volo ogni evento che abbia una diretta ed immediata connessione con l’aeronavigazione, per essersi verificato dal momento in cui l’aeromobile inizia il moto finalizzato al decollo fino al momento in cui il volo ha termine con il completamento dell’atterraggio. A norma dell’art 19 d.P.R. 416/2001 la procedura per il riconoscimento del beneficio, che è cumulabile con gli altri previsti e le cui misure, espresse in lire, variano tra L. 1.500.000 e L. 15.000.000, è analoga a quelle precedentemente illustrate.

Pensione privilegiata

L’appartenente alla Polizia di Stato, collocato in quiescenza per qualsiasi causa, che ha contratto infermità o lesioni riconosciute dipendenti da fatti di servizio, anche se non lo rendano inidoneo al servizio, ha diritto al trattamento pensionistico di privilegio, che viene attribuito per un periodo di tempo non inferiore a due anni e non superiore ai quattro, denominato assegno privilegiato, che è rinnovabile qualora dai successivi accertamenti sanitari risulti che l’infermità per cui è stato attribuito non sia suscettibile di miglioramento; in tal caso viene attribuito il trattamento vitalizio denominato pensione privilegiata ordinaria, che può comunque essere attribuito già a partire dall’accoglimento della prima istanza quando la non suscettibilità di miglioramento risulti fin dal primo accertamento. Se il collocamento in quiescenza è stato determinato proprio dall’infermità (cd. riforma) il beneficio viene assegnato d’ufficio; in tutti gli altri casi è necessario che l’interessato presenti domanda; il procedimento è comunque analogo a quello sopra descritto. La domanda deve essere presentata entro due anni dalla data del collocamento a riposo per avere diritto al beneficio fin dal giorno del collocamento a riposo stesso. Qualora trascorrano più di due anni dal collocamento in quiescenza, intercorrendo la prescrizione dei pagamenti di cui all’art. 191 della L. 1092/1973, si avrà diritto al beneficio a partire dal primo giorno del mese successivo a quello in cui la domanda è stata presentata. Il pensionato può chiedere, per il conseguimento della pensione privilegiata, il riconoscimento di patologie ricollegabili a fatti di servizio, ma non oltre i cinque anni dalla data del congedo (art. 169 d.P.R. 1092/1973); tale termine è elevato a dieci anni qualora l’invalidità sia derivata da parkinsonismo. Il trattamento pensionistico ordinario di privilegio è pari a quello ordinario (se maturato) aumentato di un decimo ovvero, se più favorevole, alla base pensionabile in caso di ascrivibilità alla prima categoria, oppure al 90, 80, 70, 60, 50, 40 o 30 per cento della base pensionabile medesima in caso di ascrivibilità, rispettivamente, alla seconda, terza, quarta, quinta, sesta, settima o ottava categoria; le pensioni di settima e ottava categoria sono aumentate rispettivamente dello 0,20 per cento e dello 0,70 per cento della base pensionabile per ogni anno di servizio utile nei riguardi di chi, senza aver maturato l’anzianità necessaria per il conseguimento della pensione normale, abbia compiuto almeno cinque anni di servizio effettivo; in ogni caso la pensione così aumentata non può eccedere la misura del 44% della base pensionabile.

Categorie e riduzione della capacità lavorativa

1ª – 100%

2ª – 90%

3ª – 80%

4ª – 70%

5ª – 60%

6ª – 50%

7ª – 40%

8ª – 30%

Pensione privilegiata di riversibilità

In tutti i casi in cui il dipendente della Polizia di Stato muore in attività di servizio o collocato in quiescenza per infermità riconosciuta dipendente da fatti di servizio o interdipendente con menomazioni già ritenute tali, spetta il trattamento pensionistico privilegiato di riversibilità ai suoi eredi o “aventi causa” in questo ordine: coniuge, figli minori di anni 18 o studenti (sino al compimento del 21° anno d’età per gli iscritti alla scuola media superiore e del 26° anno per gli studenti universitari), orfani inabili indipendentemente dall’età che risultino a carico del lavoratore, genitori di età superiore ai 65 anni di età, che non siano titolari di pensione e risultino a carico del dipendente deceduto, fratelli celibi e sorelle nubili inabili non titolari di pensione e risultanti a carico del dipendente deceduto. Nell’ipotesi di dipendente deceduto in attività di servizio e per causa di esso al coniuge e agli orfani minori è attribuito per la durata di un triennio dalla data del decesso un trattamento speciale di importo pari a quello della pensione di prima categoria e successivamente la pensione privilegiata di riversibilità. Agli aventi causa del dipendente deceduto in pensione, per infermità dipendente da fatti di servizio spetta invece il trattamento privilegiato di riversibilità nella misura relativa al trattamento privilegiato di prima categoria che sarebbe spettato al dante causa. Il beneficio, in applicazione dell’art. 184 del d.P.R. 1092/1973, viene dunque erogato d’ufficio nei casi in cui la morte del dipendente sia avvenuta per causa violenta in attività di servizio e nell’adempimento degli obblighi a questo connessi ed a domanda da presentarsi entro cinque anni dalla data del decesso o della cessazione dal servizio in tutti gli altri casi, fermo restando che anche in questo caso il beneficio decorrerà immediatamente nel caso in cui la domanda venga presentata entro due anni dal decesso o a partire dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

Trattamento eredi delle vittime del dovere

La pensione spettante alla vedova e agli orfani degli appartenenti alle Forze di polizia deceduti in attività di servizio per diretto effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza di azioni terroristiche o criminose o in servizio di ordine pubblico, è stabilita in misura pari al trattamento complessivo di attività composto da tutti gli emolumenti pensionabili e dall’intero importo dell’indennità di istituto (oggi indennità pensionabile) che dal congiunto era percepito al momento del decesso. Il trattamento speciale di pensione viene attribuito d’ufficio a partire dalla data del decesso ed è soggetto ad adeguamento in relazione ai miglioramenti economici attribuiti al personale in attività di servizio in posizione corrispondente a quella del dipendente deceduto.

Ulteriori provvidenze per vittime del dovere

Ai superstiti delle vittime di azioni terroristiche e della criminalità organizzata sono concessi tra l’altro, oltre alle speciali elargizioni previste dalla L. 302/1990, un assegno vitalizio, non reversibile, di lire 500 mila mensili, soggetto alla perequazione automatica e, per quanti abbiano diritto al trattamento speciale di pensione di riversibilità, di due annualità di tale trattamento, oltre all’esenzione dal pagamento dell’Irpef sul trattamento speciale di reversibilità o sulle pensioni privilegiate dirette di prima categoria con assegno di superinvalidità.

Lesioni ed infermità che danno diritto a pensione vitalizia o ad assegno temporaneo

Prima categoria:

1) La perdita dei quattro arti fino al limite della perdita totale delle due mani e dei due piedi insieme.

2) La perdita di tre arti fino al limite della perdita delle due mani e di un piede insieme.

3) La perdita di ambo gli arti superiori fino al limite della perdita totale delle due mani.

4) La perdita di due arti, superiore ed inferiore (disarticolazione o amputazione del braccio e della coscia). 5) La perdita totale di una mano e dei due piedi.

6) La perdita totale di una mano e di un piede.

7) La disarticolazione di un’anca; l’anchilosi completa della stessa, se unita a grave alterazione funzionale del ginocchio corrispondente.

8) La disarticolazione di un braccio o l’amputazione di esso all’altezza del collo chirurgico dell’omero.

9) L’amputazione di coscia o gamba a qualunque altezza, con moncone residuo improtesizzabile in modo assoluto e permanente.

10) La perdita di una coscia a qualunque altezza con moncone protesizzabile, ma con grave artrosi dell’anca o del ginocchio dell’arto superstite.

11) La perdita di ambo gli arti inferiori sino al limite della perdita totale dei piedi.

12) La perdita totale di tutte le dita delle mani ovvero la perdita totale dei, due politici e di altre sette o sei dita.

13) La perdita totale di un pollice e di altre otto dita delle mani, ovvero la perdita totale delle cinque dita di una mano e delle prime due dell’altra.

14) La perdita totale di sei dita delle mani compresi i pollici e gli indici o la perdita totale di otto dita delle mani compreso o non uno dei pollici.

15) Le distruzioni di ossa della faccia, specie dei mascellari e tutti gli altri esiti di lesioni grave della faccia e della bocca tali da determinare grave ostacolo alla masticazione e alla deglutizione si da costringere a speciale alimentazione.

16) L’anchilosi temporo-mandibolare completa e permanente.

17) L’immobilità completa permanente del capo in flessione o in estensione, oppure la rigidita totale e permanente del rachide con notevole incurvamento.

18) Le alterazioni polmonari ed extra polmonari di natura tubercolare e tutte le altre infermità organiche e funzionali permanenti e gravi al punto da determinare una assoluta incapacità al lavoro proficuo.

19) Fibrosi polmonare diffusa con enfisema bolloso o stato bronchiectasico e cuore polmonare grave.

20) Cardiopatie organiche in stato di permanente scompenso o con grave e permanente insufficienza coronarica ecg. accertata.

21) Gli aneurismi dei grossi vasi arteriosi del collo e del tronco, quando, per sede, volume o grado di evoluzione determinano assoluta incapacità lavorativa.

22) Tumori maligni a rapida evoluzione.

23) La fistola gastrica, intestinale, epatica, pancreatica, splenica, rettovescica ribelle ad ogni cura e l’ano preternaturale.

24) Incontinenza delle feci grave e permanente da lesione organica.

25) Il diabete mellito ed il diabete insipido entrambi di notevole gravità.

26) Esiti di nefrectomia con grave compromissione permanente del rene superstite (iperazotemia, ipertensione e complicazioni cardiache) o tali da necessitare trattamento emodialitico protratto nel tempo. 27) Castrazione e perdita pressoché totale del pene.

28) Tutte le alterazioni delle facoltà mentali (sindrome schizofrenica, demenza paralitica, demenze traumatiche, demenza epilettica, distimie gravi, ecc.) che rendano l’individuo incapace a qualsiasi attività. 29) Le lesioni del sistema nervoso centrale; (encefalo e midollo spinale) con conseguenze gravi e permanenti di grado tale da apportare profondi e irreparabili perturbamenti alle funzioni più necessarie alla vita organica e sociale o da determinare incapacità a lavoro proficuo.

30) Sordità bilaterale organica assoluta e permanente accertata con esame audiometrico.

31) Sordità bilaterale organica assoluta e permanente quando si accompagni alla perdita o a disturbi gravi e permanenti della favella o a disturbi della sfera psichica e dell’equilibrio statico-dinamico.

32) Esiti di laringectomia totale.

33) Le alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi che abbiano prodotto cecità bilaterale assoluta e permanente.

34) Le alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi tali da ridurre l’acutezza visiva binoculare da 1/100 a meno di 150.

35) Le alterazioni organiche ed irreparabili di un occhio, che ne abbiano prodotto cecità assoluta e permanente con l’acutezza visiva dell’altro ridotta tra 1/50 e 3/50 della normale (vedansi avvertenze alle tabelle A e B-c).

Seconda categoria:

1) Le distruzioni di ossa della faccia, specie dei mascellari e tutti gli altri esiti di lesione grave della faccia stessa e della bocca tali da menomare notevolmente la masticazione, la deglutizione o la favella oppure da apportare evidenti deformità, nonostante la protesi.

2) L’anchilosi temporo-mandibolare incompleta, ma grave e permanente con notevole riduzione della funzione masticatoria.

3) L’artrite cronica che, per la molteplicità e l’importanza delle articolazioni colpite, abbia menomato gravemente la funzione di due o più arti.

4) La perdita di un braccio o avambraccio sopra il terzo inferiore.

5) La perdita totale delle cinque dita di una mano e di due delle ultime quattro dita dell’altra.

6) La perdita di una coscia a qualunque altezza.

7) L’amputazione medio tarsica o la sotto astragalica dei due piedi.

8) Anchilosi completa dell’anca o quella in flessione del ginocchio.

9) Le affezioni polmonari ed extra polmonari di natura tubercolare che per la loro gravità non siano tali da ascrivere alla prima categoria.

10) Le lesioni gravi e permanenti dell’apparato respiratorio o di altri apparati organici determinate dall’azione di gas nocivi.

11) Bronchite cronica diffusa con bronchiestasie ed enfisema di notevole grado.

12) Tutte le altre lesioni od affezioni organiche della laringe, della trachea che arrechino grave e permanente dissesto alla funzione respiratoria.

13) Cardiopatie con sintomi di scompenso di entità tali da non essere ascrivibili alla prima categoria.

14) Gli aneurismi dei grossi vasi arteriosi del tronco e del collo, quando per la loro gravità non debbano ascriversi alla prima categoria.

15) Le affezioni gastro-enteriche e delle ghiandole annesse con grave e permanente deperimento organico. 16) Stenosi esofagee di alto grado, con deperimento organico.

17) La perdita della lingua.

18) Le lesioni o affezioni gravi e permanenti dell’apparato urinario salvo, che per la loro entità, non siano ascrivibili alla categoria superiore.

19) Le affezioni gravi e permanenti degli organi emopoietici.

20) Ipoacusia bilaterale superiore al 90% convoce di conversazione gridata ad concham senza affezioni purulente dell’orecchio medio.

21) Le alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi tali da ridurre l’acutezza visiva binoculare tra i 1/50 e 3/50 della normale.

22) Castrazione o perdita pressoché totale del pene.

23) Le paralisi permanenti sia di origine centrale che periferica interessanti i muscoli o gruppi muscolari che presiedono a funzioni essenziali della vita e che, per i caratteri e la durata, si giudichino inguaribili.

Terza categoria:

1) La perdita totale di una mano o delle sue cinque dita, ovvero la perdita totale di cinque dita tra le mani compresi i due pollici.

2) La perdita totale del pollice e dell’indice delle due mani.

3) La perdita totale di ambo gli indici e di altre cinque dita fra le mani che non siano i pollici.

4) La perdita totale di un pollice insieme con quella di un indice e di altre quattro dita fra le mani con integrità dell’altro pollice.

5) La perdita di una gamba sopra il terzo inferiore.

6) L’amputazione tarso-metatarsica dei due piedi.

7) L’anchilosi totale di una spalla in posizione viziata e non parallela all’asse del corpo.

8) Labirintiti e labirintosi con stato vertiginoso grave e permanente.

9) La perdita o i disturbi gravi della favella.

10) L’epilessia con manifestazioni frequenti.

11) Le alterazioni organiche e irreparabili di un occhio, che abbiano prodotto cecità assoluta e permanente, con l’acutezza visiva dell’altro ridotta tra 4/50 e 1/10 della normale.

Quarta categoria:

1) L’anchilosi totale di una spalla in posizione parallela all’asse del corpo.

2) La perdita totale delle ultime quattro dita di una mano o delle prime tre dita di essa.

3) La perdita totale di tre dita tra le due mani compresi ambo i pollici.

4) La perdita totale di un pollice e dei due indici.

5) La perdita totale di uno dei pollici e di altre quattro dita fra le due mani esclusi gli indici e l’altro pollice.

6) La perdita totale di un indice e di altre sei o cinque dita fra le due mani che noti siano i pollici.

7) La perdita di una gamba al terzo inferiore.

8) La lussazione irriducibile di una delle grandi articolazioni, ovvero gli esiti permanenti delle fratture di ossa principali (pseudo artrosi, calli molto deformi, ecc.) che ledario notevolmente le funzioni di un arto.

9) Le malattie di cuore senza sintomi di scompenso evidenti, ma con stato di latente insufficienza del miocardio.

10) Calcolosi renale e bilaterale con accessi dolorosi frequenti e con persistente compromissione della funzione emuntoria.

11) L’epilessia ammenoché per la frequenza e la gravità delle sue manifestazioni non sia da ascriversi a categorie superiori.

12) Psico-nevrosi gravi (fobie persistenti).

13) Le paralisi periferiche che comportino disturbi notevoli della zona innervata.

14) Pansinusiti purulente croniche bilaterali con nevralgia del trigemino.

15) Otite media purulenta cronica bilaterale con voce di conversazione percepita ad concham.

16) Otite media purulenta cronica bilaterale con complicazioni (carie degli ossicini, esclusa quella limitata al manico del martello, coesteatomi, granulazioni).

17) Labirintiti e labirintosi con stato vertiginoso di media gravità.

18) Le alterazioni organiche e irreparabili di ambo gli occhi tali da ridurre l’acutezza visiva binoculare tra 4/50 e 1/10 della normale.

19) Le alterazioni organiche e irreparabili di un occhio che rie abbiano prodotto cecità assoluta e permanente, con l’acutezza visiva dell’altro ridotta tra 2/10 e 3/10 della normale.

20) Le alterazioni irreparabili della visione periferica sotto forma di emianopsia bilaterale.

21) Le alterazioni organiche ed irreparabili di un occhio che ne abbiano prodotto cecità assoluta e permanente, con alterazioni pure irreversibili della visione periferica dell’altro, sotto forma di restringimento concentrico del campo visivo di tale grado da lasciarne libera soltanto la zona centrale o le zone più prossime al centro, oppure sotto forma di lacune di tale ampiezza da occupare una metà del campo visivo stesso o settori equivalenti.

Quinta categoria:

1) L’anchilosi totale di un gomito in estensione completa o quasi.

2) La perdita totale del pollice e dell’indice di una mano.

3) La perdita totale di ambo i pollici.

4) La perdita totale di uno dei pollici e di altre tre dita tra le mani che non siano gli indici e l’altro pollice.

5) La perdita totale di uno degli indici e di altre quattro dita fra le mani che non siano il pollice e l’altro indice.

6) La perdita di due falangi di otto e sette dita fra le mani che non siano quelle dei pollici.

7) La perdita della falange ungueale di otto dita compresa quella dei pollici.

8) La perdita di un piede ovvero l’amputazione unilaterale medio-tarsica o la sotto astragalica.

9) La perdita totale delle dita dei piedi o di nove od otto dita compresi gli alluci.

10) La tubercolosi polmonare allo stato di esiti estesi, ma clinicamente stabilizzati, sempre previo accertamento stratigrafico, quando essi per la loro entità non determinino grave dissesto alla funzione respiratoria.

11) Gli esiti di affezione tubercolare extra polmonare, quando per la loro entità e localizzazione non comportino assegnazioni a categoria superiore o inferiore.

12) Le malattie organiche di cuore senza segno di scompenso.

13) L’arteriosclerosi diffusa e manifesta.

14) Gli aneurismi arteriosi o arterovenosi degli arti che ne ostacolano notevolmente la funzione.

15) Le nefriti o le nefrosi croniche.

16) Diabete mellito o insipido di media gravità.

17) L’ernia viscerale molto voluminosa o che, a prescindere dal suo volume, sia accompagnata da gravi e permanenti complicazioni.

18) Otite media purulenta cronica bilaterale senza complicazioni con voce di conversazione percepita a 50 cm accertata con esame audiometrico. Otite media e cronica unilaterale con complicazioni (carie degli ossicini, esclusa quella limitata al manico del martello, colesteatoma, granulazioni).

19) La diminuzione bilaterale permanente dell’udito non accompagnata da affezioni purulente dell’orecchio medio, quando l’audizione della voce di conversazione sia ridotta ad concham.

20) Le alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi tali da ridurre l’acutezza visiva binoculare, tra 2/10 e 3/10 della normale.

21) Le alterazioni organiche ed irreparabili di un occhio, che ne abbiano prodotto cecità assoluta e permanente, con l’acutezza visiva dell’altro ridotta tra 4/10 e 7/10 della normale.

22) La perdita anatomica di un bulbo oculare, non protesizzabile, essendo l’altro integro.

23) Le alterazioni organiche ed irreparabili della visione periferica di entrambi gli occhi, sotto forma di restringimento concentrico del campo visivo di tale grado da lasciarne libera soltanto la zona centrale, o le zone più prossime al centro, oppure sotto forma di lacune di tale ampiezza da occupare una metà del campo visivo stesso o settori equivalenti.

Sesta categoria:

Le cicatrici estese e profonde del cranio con perdita di sostanza delle ossa in tutto il loro spessore, senza disturbi funzionali del cervello.

2) L’anchilosi totale di un gomito in flessione completa o quasi.

3) La perdita totale di un pollice insieme con quella del corrispondente metacarpo ovvero insieme con la perdita totale di una delle ultime tre dita della stessa mano.

4) La perdita totale di uno degli indici e di altre tre dita fra le mani, che non siano i pollici e l’altro indice.

5) La perdita totale di cinque dita fra le mani che siano le ultime tre dell’una e due delle ultime tre dell’altra. 6) La perdita totale di uno dei pollici insieme con quella di altre due dita fra le mani esclusi gli indici e l’altro pollice.

7) La perdita totale delle tre ultime dita di una mano.

8) La perdita delle due ultime falangi delle ultime quattro dita di una mano, ovvero la perdita delle due ultime falangi di sei o cinque dita fra le mani, che non siano quelle dei pollici.

9) La perdita della falange ungueale di sette o sei dita fra le mani, compresa quella dei due pollici, oppure la perdita della falange ungueale di otto dita fra le mani compresa quella di uno dei due pollici.

10) L’amputazione tarso-metatarsica di un solo piede.

11) La perdita totale di sette o sei dita dei piedi compresi i due alluci.

12) La perdita totale di nove od otto dita dei piedi compreso un alluce.

13) La perdita totale dei due alluci e dei corrispondenti metatarsi.

14) Ulcera gastrica o duodenale, radiologicamente accertata, o gli esiti di gastroenterostomia con neostoma ben funzionale.

15) Morbo di Basedow che per la sua entità non sia da scrivere a categoria superiore.

16) Nefrectomia con integrità del rene superstite.

17) Psico-nevrosi di media entità.

18) Le nevriti ed i loro esiti permanenti.

19) Sinusiti purulente croniche o vegetanti con nevralgia.

20) La diminuzione bilaterale permanente dell’udito, non accompagnata da affezioni purulente dell’orecchio medio, quando l’audizione della voce di conversazione sia ridotta alla distanza di 50 cm.

21) Le alterazioni organiche ed irreparabili di un occhio che ne abbiano prodotto una riduzione dell’acutezza visiva al di sotto di 1/50, con l’acutezza visiva dell’altro normale, o ridotta fino a 7/10 della normale.

Settima categoria:

1) Le cicatrici della faccia che costituiscono notevole deformità. Le cicatrici di qualsiasi altra parte del corpo estese e dolorose o aderenti o retratte che siano facili ad ulcerarsi o comportino apprezzabili disturbi funzionali, ammenoché per la loro gravità non siano da equipararsi ad infermità di cui alle categorie precedenti.

2) L’anchilosi completa dell’articolazione radiocarpica.

3) La perdita totale di quattro dita fra le mani, che non siano i pollici né gli indici.

4) La perdita totale dei due indici.

5) La perdita totale di un pollice.

6) La perdita totale di uno degli indici e di due altre dita fra le mani che non siano i pollici o l’altro indice.

7) La perdita delle due falangi dell’indice e di quelle di altre tre dita fra le mani che non siano quelle dei pollici.

8) La perdita della falange ungueale di tutte le dita di una mano, oppure la perdita della falange ungueale di sette o sei dita tra le mani compresa quella di un pollice.

9) La perdita della falange ungueale di cinque, quattro o tre dita delle mani compresa quella dei due pollici. 10) La perdita della falange ungueale di otto o sette dita fra le mani che non sia quella dei pollici.

11) La perdita totale da cinque a tre dita dei piedi, compresi gli alluci.

12) La perdita totale di sette o sei dita tra i piedi, compreso un alluce, oppure di tutte o delle prime quattro dita di un piede.

13) La perdita totale di otto o sette dita tra i piedi, che non siano gli alluci.

14) La perdita delle due falangi o di quella ungueale dei due alluci insieme con la perdita della falange ungueale di altre dita comprese fra otto e cinque.

15) L’anchilosi completa dei piedi (tibio-tarsica) senza deviazione e senza notevole disturbo della deambulazione.

16) L’anchilosi in estensione del ginocchio.

17) Bronchite cronica diffusa con modico enfisema.

18) Esiti di pleurite basale bilaterale, oppure esiti estesi di pleurite monolaterale di sospetta natura tbc.

19) Nevrosi cardiaca grave e persistente.

20) Le varici molto voluminose con molteplici grossi nodi ed i loro esiti, nonché i reliquati delle flebiti dimostratisi ribelli alle cure.

21) Le emorroidi voluminose e ulcerate con prolasso rettale; le fistole anali secernenti.

22) Laparocele voluminoso.

23) Gastroduodenite cronica.

24) Esiti di resezione gastrica.

25) Colecistite cronica con disfunzione epatica persistente.

26) Calcolosi renale senza compromissione della funzione emuntoria.

27) Isteronevrosi di media gravità.

28) Perdita totale di due padiglioni auricolari.

29) La diminuzione bilaterale permanente dell’udito non accompagnata da affezioni purulente dell’orecchio medio, quando l’audizione della voce di conversazione sia ridotta ad un metro, accertata con esame audiometrico.

30) Esito di intervento radicale (antroatticotomia) con voce di conversazione percepita a non meno di un metro.

31) Le alterazioni organiche ed irreparabili di un occhio, essendo l’altro integro, che ne riducano l’acutezza visiva fra 1/50 e 3/50 della normale.

32) Le alterazioni organiche ed irreparabili della visione periferica di un occhio (avendo l’altro occhio visione centrale o periferica normale), sotto forma di restringimento concentrico del campo visivo di tale grado da lasciarne libera soltanto la zona centrale, o le zone più prossime al centro, oppure sotto forma di lacune di tale ampiezza da occupare una metà del capo visivo stesso, o settori equivalenti.

Ottava categoria:

1) Gli esiti delle lesioni boccali che producano disturbi della masticazione, della deglutizione o della parola, congiuntamente o separatamente che per la loro entità non siano da ascrivere a categorie superiori.

2) La perdita della maggior parte dei denti oppure la perdita di tutti i denti della arcata inferiore. La paradentosi diffusa, ribelle alle cure associata a parziale perdita dentaria.

3) La perdita della falange ungueale dei due pollici.

4) La perdita totale di tre dita fra le mani che non siano i pollici né gli indici.

5) La perdita totale di uno degli indici e di un dito della stessa mano escluso il pollice.

6) La perdita di due falangi dell’indice insieme a quella delle ultime falangi di altre due dita della stessa mano escluso il pollice.

7) La perdita della falange ungueale delle prime tre dita di una mano.

8) La perdita totale di cinque o quattro dita fra i piedi compreso un alluce o delle ultime quattro dita di un solo piede.

9) La perdita totale di sei o cinque dita fra i piedi che non siano gli alluci.

10) La perdita di un alluce o della falange ungueale di esso, insieme con la perdita della falange di altre dita dei piedi comprese fra otto o sei.

11) La perdita di un alluce e del corrispondente metatarso.

12) L’anchilosi tibio-tarsica di un solo piede senza deviazione di esso e senza notevole disturbo della deambulazione.

13) L’accorciamento non minore di tre centimetri di un arto inferiore, a meno che non apporti disturbi tali nella statica o nella deambulazione da essere compreso nelle categorie precedenti.

14) Bronchite cronica.

15) Gli esiti di pleurite basale o apicale monolaterali di sospetta natura tubercolare.

16) Gli esiti di empiema non tubercolare.

17) Disturbi funzionali cardiaci persistenti (nevrosi, tachicardia, extra sistolia).

18) Gastrite cronica.

19) Colite catarrale cronica o colite spastica postamebica.

20) Varici degli arti inferiori nodose e diffuse.

21) Emorroidi voluminose procidenti.

22) Colecistite cronica o esiti di colecistectomia con persistente disepatismo.

23) Cistite cronica.

24) Sindromi nevrosiche lievi, ma persistenti.

25) Ritenzione parenchimale o endocavitaria di proiettile o di schegge senza fatti reattivi apprezzabili.

26) Ernie viscerali non contenibili.

27) Emicastrazione.

28) Perdita totale di un padiglione auricolare.

29) Sordità unilaterale assoluta e permanente o ipoacusia unilaterale con perdita uditiva superiore al 90% (voce gridata ad concham) accertata con esame audiometrico.

30) La diminuzione bilaterale permanente dell’udito, non accompagnata da affezione purulenta dell’orecchio medio, quando l’audizione della voce di conversazione sia ridotta a due metri, accertata con esame audiometrico.

31) Otite media purulenta cronica semplice.

32) Stenosi bilaterale del naso di notevole grado.

33) Le alterazioni organiche ed irreparibli di un occhio, essendo l’altro integro, che ne riducano l’acutezza visiva tra 4/50 e 3/10 della normale.

34) Dacriocistite purulenta cronica.

35) Congiuntiviti manifestamente croniche.

36) Le cicatrici delle palpebre congiuntivali, provocanti disturbi oculari di rilievo (ectropion, entropion, simblefaron, lagoftalmo).

Tabella B

Lesioni ed infermità che danno diritto ad indennità per una volta tanto

1) La perdita totale di due delle ultime tre dita di una mano o tra le mani.

2) La perdita totale di uno degli indici accompagnata o non dalla perdita di una delle ultime tre dita dell’altra mano.

3) La perdita delle ultime due falangi di uno degli indici e di quelle di altre due dita fra le mani, che non siano quelle dei pollici e dell’altro indice.

4) La perdita delle ultime due falangi dei due indici.

5) La perdita della falange ungueale di un pollice, accompagnata o non dalla perdita della falange ungueale di un altro dito delle mani.

6) La perdita della falange ungueale di sei o cinque dita fra le mani, che non siano i pollici oppure della stessa falange di quattro dita fra le mani compreso uno degli indici.

7) La perdita totale di tre o due dita di uno o dei due piedi compreso un alluce (con integrità del corrispondente metatarso) ovvero la perdita totale di quattro dita tra i piedi che non siano gli alluci.

8) La perdita totale dei due alluci, accompagnata o non da quella della falange ungueale di due dita o di uno solo dello stesso o dell’altro piede.

9) La perdita di uno degli alluci o della falange ungueale dei due alluci, insieme con la perdita completa della falange ungueale di altre quattro o tre dita fra i due piedi.

10) La perdita totale della falange ungueale di otto o sette dita tra i due piedi, che non siano gli alluci.

11) Esiti lievi di pleurite non di natura tubercolare.

12) Disturbi funzionali cardiaci di lieve entità.

13) La distonia spastica diffusa del colon.

14) Ernie viscerali contenibili.

15) Stenosi nasale unilaterale di notevole grado.

16) Riduzione dell’udito unilaterale con voce di conversazione da ad concham a metri uno.

17) Le alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi che riducano l’acutezza visiva binoculare tra 4/10 e 7/10 della normale.

18) L’epifora. Questa tabella è stata così sostituita dalla corrispondente tabella allegata al D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834.

Criteri applicativi

a) Il criterio dell’equivalenza previsto dal quarto comma dell’articolo 11 del presente testo unico, applicabile per le tabelle A e B, non va esteso alle infermità elencate nella tabella E, avendo detta elencazione «carattere tassativo», salvo nei casi previsti dalla lettera B, numero 2), e dalla lettera F, numero 8). In tali lettere B, numero 2), ed F, numero 8), vanno compresi i tumori maligni a rapida evoluzione e le malattie renali gravi in trattamento emodialitico protratto a seconda che, assieme all’assoluta e permanente incapacità a qualsiasi attività fisica, esista o meno la necessità della continua o quasi continua degenza a letto. La parole «grave» e «notevole», usate per caratterizzare il grado di talune infermità, debbono intendersi in relazione al grado di invalidità corrispondente alla categoria cui l’infermità e ascritta. Con l’espressione «assoluta», «totale, completa», applicata alla perdita di organi o funzioni, si intende denotare la perdita intera senza tenere calcolo di quei residui di organi o funzioni che non presentino alcuna utilità agli effetti della capacità a proficuo lavoro.

b) Le mutilazioni sono classificate nella tabella A nella presunzione che siano sufficienti la funzionalità ed il trofismo delle parti residue dell’arto offeso, di tutto l’arto coritrolaterale, e per gli arti inferiori, anche della colonna vertebrale. Si intende che la classificazione sarà più elevata proporzionalmente alla entità della deficienza funzionale derivante da cicatrici, postumi di fratture, lesioni nervose delle parti sopradette. Per perdita totale di uri dito qualsiasi delle mani e dei piedi si deve intendere la perdita di tutte le falangi che lo compongono.

c) L’acutezza visiva dovrà essere sempre determinata a distanza, ossia allo stato di riposo dell’accomodazione, correggendo gli eventuali vizi di refrazione preesistenti e tenendo conto, per quanto riguarda la riduzione dell’acutezza visiva dopo la correzione, dell’aggravamento che possa ragionevolmente attribuirsi alla lesione riportata. La necessità di procedere, in tutti i casi di lesione oculare, alla determinazione dell’acutezza visiva, rende opportuni alcuni chiarimenti, che riusciranno indispensabili a quei periti che non si siano dedicati in modo speciale all’oftalmologia. Le frazioni del virus (acutezza visiva) indicate nei vari numeri delle categorie delle infermità, si riferiscono ai risultati che si ottengono usando le tavole ottometriche decimali internazionali. Con le tavole di questo tipo, determinandosi, come è norma, l’acutezza visiva (V) alla distanza costante di 5 metri tra l’ottotipo e l’individuo in esame, si hanno le seguenti gradazioni: Se il soggetto in esame distingue a 4 metri, a 3 metri, a 2 metri, a 1 metro, le lettere o i segni che un occhio normale vede a 50 metri (visus inferiore a 5/50) la sua acutezza visiva sarà ridotta a 4/50, 3/50, 2/50, 1/50. Con lo stesso ottotipo si potrà saggiare il rilievo di frazione 1/100 avvicinando l’occhio a 50 cm da esso. Al di sotto di 1/100, frazione che esprime un visus col quale è possibile soltanto distinguere a 50 cm le lettere o i segni che un occhio normale vede a 50 metri, l’acutezza visiva non si può determinare se non con il conteggio delle dita a piccola distanza dall’occhio (V = dita a 50, 40, 30, 20, 10 cm); ad un grado inferiore il visus è ridotto alla pura e semplice percezione dei movimenti della mano. Per cecità assoluta si deve intendere l’abolizione totale del senso della forma (visus); conseguentemente si considerano come casi di cecità assoluta, in pratica, anche quelli in cui, abolito il senso suddetto, sussista la sola percezione dei movimenti della mano, oppure rimanga in tutto o in parte la sola sensibilità luminosa. Nella afachia bilaterale e nella afachia unilaterale, quando l’altro occhio è cieco, deve essere considerato il visus corretto, mentre nella afachia unilaterale, con l’altro occhio normale, la correzione non è tollerata e, pertanto, deve essere considerato il visus non corretto.

d) Nelle vertigini labirintiche il giudizio sarà pronunciato dopo eseguiti i necessari accertamenti di fenomeni, spontariei e da stimolazione, atti a stabilire la realtà, il grado di gravità e di permanenza dei disturbi dello equilibrio statico e dinamico.

e) Le affezioni polmonari ed extrapolmonari di natura tubercolare sono specificatamente considerate nelle categorie 1ª, 2ª, 5ª, 7ª e 8ª della tabella A, in relazione alla loro entità, estensione, stato evolutivo ed alle condizioni locali e generali del soggetto. In base ai criteri valutativi predetti, esse potranno essere classificate anche nelle rimanenti categorie (3ª, 4 e 6ª) per equivalenza.

f) Quando il militare ed il civile, già affetto da perdita anatomica o funzionale di uno degli organi pari, per causa estranea alla guerra, perda in tutto o in parte l’organo superstite per cause della guerra, la pensione o l’assegno si liquida in base alla categoria corrispondente all’invalidità complessiva risultante dalle lesioni dei due organi. Lo stesso trattamento compete all’invalido che, dopo aver liquidato la pensione di guerra per perdita anatomica o funzionale di uno degli organi, venga a perdere, per causa estranea alla guerra, in tutto o in parte, l’organo superstite. Il trattamento di cui sopra, nel caso di perdita di arti, compete anche quando, dopo la perdita totale di un arto, si verifichi la perdita totale o parziale di uno o di tutti gli arti superstiti. Col termine «organo» deve intendersi una pluralità di elementi anatomici anche se strutturalmente diversi, tali da configurare un complesso unitario, e ciò perché tali elementi concorrono all’espletamento di una determinata funzione (ad esempio l’apparato visivo ed uditivo di un lato; un arto). Col termine «organi pari» va inteso un insieme di due dei suddetti complessi unitari, abbinabili non soltanto sulla base di criteri di ordine topografico, ma soprattutto dal punto di vista anatomo-funzionale e fisio-patologico (ad esempio: l’apparato visivo od uditivo di un lato rispetto al controlaterale). Con la dizione «perdita parziale» dell’organo superstite («… venga a perdere… in parte l’organo superstite») si deve intendere una compromissione permanente, anatomica o funzionale dell’organo medesimo. Va altresì considerato alla stregua di «organi pari» quell’apparato che venga ad assumere funzione vicariante in caso di perdita assoluta e permanente di altra funzione organica (esempio: la funzione uditiva, tattile, ecc., in caso di cecità assoluta e permanente).

g) Quando nella tabella A non sia già specificatamente prevista – per i monconi degli arti superiori o inferiori – una migliore classificazione in caso di impossibilità di applicazione della protesi, si deve attribuire una categoria immediatamente superiore a quella spettante nel caso di possibile protesizzazione. Se il moncone dell’arto amputato risulti ulcerato in modo irreversibile e permanente deve considerarsi improtesizzabile ai fini dell’applicazione della classifica più favorevole sopra prevista.

h) Per le broncopatie croniche, l’assegnazione a categoria superiore alla 7ª prevista dalla tabella A, deve essere fatta in base all’entità dell’enfisema e alla riduzione della capacità respiratoria (media – marcata – grave), determinata con esame spirometrico o gas analisi.

i) Nel caso di invalidi neuropsichici ascritti alla tabella E, lettera A), n. 4), gli eventuali provvedimenti di terapia obbligatoria ambulatoriale disposti dopo l’entrata in vigore della legge 13 maggio 1978, n. 180, non determinano mutamenti di classifica.

l) Ai fini dell’attribuzione del trattamento pensionistico di cui alla presente legge, vanno valutate anche le infermità la cui insorgenza risulti determinata da cure seguite per l’invalidità di guerra.

m) Si presumono sempre interdipendenti con l’invalidità che ha dato diritto a pensione le infermità sorte successivamente nello stesso organo o apparato ovvero in organi o apparati cofunzionali; il danno anatomo-funzionale deve essere valutato nel suo complesso. Questo è il testo risultante dalle modifiche ed integrazioni apportate, alle «Avvertenze alla tabella A e B», di cui alla legge 18 marzo 1968, n. 313, dall’art. 2, L. 6 ottobre 1986, n. 656, e dall’art. 2, L. 8 agosto 1991, n. 261.

Massime giurisprudenziali

Massime contenenti generiche enunciazioni di principio

Corte dei Conti – Sez. IV Pens. Mil., sent. n. 74533 del 08-02-1990, De Santi c. Ministero della difesa (p.d. 404649). Per la dipendenza, causale o concausale, da un “fatto di servizio” occorre che l’evento lesivo sia riferibile all’adempimento di un obbligo (di servizio) di cui – in quanto teso al soddisfacimento della prestazione – l’Amministrazione militare, quale soggetto attivo, può pretendere l’adempimento stesso perché rispondente ad un suo precipuo interesse; di conseguenza, rientrano in detta categoria non solo gli specifici adempimenti sia di obblighi derivanti da norme sia di compiti demandati dai superiori gerarchici ai militari bensì, anche, tutte quelle azioni poste in essere nel perdurare del rapporto di servizio purché correlate ad un interesse dell’Amministrazione.

Corte dei Conti – Sez. Giur. Reg. Lazio, sent. n. 41 del 20-03-1995, Rossi c. Ministero della difesa (p.d. 406420). Ai fini dell’accertamento della dipendenza da causa di servizio delle infermità riscontrate in sede di visita pensionistica acquistano valore sostanziale la loro eziologia, l’epoca di comparsa della sintomatologia e la successione cronologia delle manifestazioni morbose, onde individuare l’esistenza di un nesso cronopatogenetico che ne giustifichi la ricollegabilità agli eventi di servizio, mentre, nella carenza di certezze medico-legali, occorre prendere in considerazione ogni elemento che si palesi utile alla necessaria definizione del giudizio, con particolare riguardo al servizio considerato nella sua durata e nelle sue caratteristiche ambientali, anche sotto il profilo della riduzione delle resistenze organiche del soggetto.

Corte dei Conti – Sez. IV Pens. Mil., sent. n. 66805 del 09-03-1985, Ugolino c. Ministero della difesa (p.d. 403259). Causa di servizio è il fatto efficiente ed adeguato, imputabile al servizio, produttivo dell’evento lesivo, ossia la condizione indispensabile senza la quale l’invalidità non si sarebbe determinata; di conseguenza, in nessun caso il diritto al trattamento privilegiato sussiste se – nelle circostanze dell’evento che espose il militare a subire il danno nella persona – esuli qualunque esigenza concreta e reale di servizio.

Corte dei Conti – Sez. IV Pens. Mil., sent. n. 75150 del 14-03-1990, Nigro c. Ministero della difesa (p.d. 404791). È da ammettere la dipendenza da causa di servizio di una infermità (nella specie, postumi di contusione cranica e di commozione cerebrale ed esiti di tracheotomia) conseguenti ad un incidente stradale capitato mentre il militare, in adempimento di un obbligo di servizio, al termine di un turno di guardia ad una installazione N.A.T.O., era stato autorizzato a recarsi presso un bar nelle vicinanze per rifocillarsi ed acquistare generi di conforto per il restante personale di guardia.

Corte dei Conti – Sez. IV Pens. Mil., sent. n. 74070 del 23-11-1989, Lenti c. Ministero della difesa (p.d. 404692). Il diritto a conseguire trattamento privilegiato ordinario non è ricollegato, dall’art. 64 del D.P.R. n. 1092 del 1973, solo all’insorgenza ovvero alla constatazione di un’infermità durante il servizio in quanto tassativamente si richiede che “fatti” determinati, costituenti adempimento di obblighi di servizio, siano stati la causa unica e diretta ovvero una concausa efficiente e determinante.

Corte dei Conti – Sez. IV Pens. Mil., sent. n. 75351 del 19-06-1990, Piraino c. Ministero della difesa (p.d. 404876). Il diritto a pensione privilegiata ordinaria non è legato al mero manifestarsi di una malattia invalidante durante la prestazione militare dovendo, invece, risultare provata la sussistenza anche di un concreto nesso eziologico tra episodio e/o circostanze cui il soggetto sia stato esposto – per poter assolvere gli obblighi di servizio – ed il conclamarsi dell’infermità.

Corte dei Conti – Sez. IV Pens. Mil., sent. n. 73721 del 23-11-1989, De Luca c. Ministero della difesa (p.d. 404633). Ai fini della concessione di trattamento privilegiato pensionistico, l’espresso richiamo legislativo ai “fatti derivanti dall’adempimento di obblighi di servizio” esclude che possa imputarsi ad esso, in via presuntiva e/o astratta, una determinata infermità ovvero lesione atteso che occorre provare che la prestazione abbia, in concreto, comportato l’esposizione del soggetto ad eventi o fattori morbigeni eziopatogeneticamente rilevanti nel particolare processo morboso.

Corte dei Conti – Sez. IV Pens. Mil., sent. n. 75696 del 22-09-1990, Pettinari c. Ministero della difesa (p.d. 404943). Il riconoscimento del diritto a trattamento privilegiato ordinario non si ricollega al mero insorgere di una infermità o di una lesione durante il servizio militare (criterio cronologico) ma richiede espressamente che uno specifico fatto di servizio – costituente adempimento di un obbligo di servizio – sia stato, con stretto nesso di causalità, la causa ovvero la concausa della infermità stessa (criterio eziologico).

Corte dei Conti – Sez. IV Pens. Mil., sent. n. 70601 del 08-06-1987, Ministero delle finanze c. Zanelli (p.d. 403838). Ancorché agli effetti della colpa grave degli addetti alla guida di autoveicoli non sia sufficiente riscontrare la violazione di una o più norme, anche tassative, del codice stradale, è gravemente colposo il comportamento del soggetto il quale, nella dinamica complessiva dell’incidente – quale desumibile anche dalla situazione ambientale, dallo stato della vettura e dalle condizioni della strada – si sia discostato notevolmente dalla condotta di guida che la generalità dei conducenti avrebbe mediamente tenuto in analoghe circostanze di tempo e di luogo.

Corte dei Conti – Sez. IV Pens. Mil., sent. n. 84738 del 27-01-1995, Palomba c. Ministero della difesa (p.d. 406514). Causa di servizio è il fatto, efficiente ed adeguato, imputabile al servizio, produttivo dell’evento lesivo ossia la condizione indispensabile senza la quale l’invalidità non si sarebbe determinata (nella specie, la Sezione conclude con ampia motivazione che l’evento fu conseguenza, esclusiva oltre che immediata e diretta, di un fatto sopravvenuto – lancio reciproco di sassolini raccolti tra il ghiaietto – rispetto al servizio, al quale questo era rimasto completamente estraneo, in quanto costituì solamente l’occasione, non necessaria ed unica, dell’evento in maniera del tutto indiretta e marginale epperciò tale da escludere ogni sua incidenza, sia pure sotto il profilo concausale).

Fattispecie riconosciute dipendenti da causa di servizio

Corte dei Conti – Sez. IV Pens. Mil., sent. n. 66897 del 15-03-1985, Lo Schiavo c. Ministero della difesa (p.d. 403148). Ai fini dell’accertamento dell’esistenza o meno delle condizioni richieste dalla legge per la concessione della pensione privilegiata ordinaria, il nesso di causalità tra il servizio e l’infortunio riportato in occasione dello stesso resta escluso soltanto dalla colpa grave del dipendente la cui prova, fondata su concreta ed obiettiva risultanza, va fornita dall’Amministrazione: pertanto, allorché tale prova sia fondata solo su elementi induttivi o mere supposizioni non si interrompe il nesso di causalità per cui va dichiarata la dipendenza da causa di servizio.

Corte dei Conti – Sez. Giur. Reg. Sard., sent. n. 608 del 11-10-1991, Corda c. Ministero della difesa (p.d. 405112). È da riconoscere dipendente da causa di servizio il decesso del militare di leva dovuto ad incidente stradale occorsogli mentre, in esecuzione di ordine superiore, si recava alla guida di un automezzo militare al prelevamento di viveri, rimanendo coinvolto in un sinistro determinato dalla guida imprudente di altro automobilista.

Corte dei Conti – Sez. IV Pens. Mil., sent. n. 75155 del 12-04-1990, Griso c. Ministero della difesa (p.d. 404793). Dipende da causa di servizio la lesione (nella specie, artrosinovite traumatica al ginocchio) riportata dal militare mentre, nel recarsi all’ufficio presso cui prestava servizio, scivolava sul terreno ghiacciato.

Corte dei Conti – Sez. III Pens. Civ., sent. n. 53757 del 20-04-1983, Alfieri c. I.N.P.S (p.d. 402806). Lo svolgimento di un’attività lavorativa, nell’ultimo periodo del rapporto d’impiego, dalla quale si evidenziano elementi che possono ritenersi rilevanti ai fini dell’aggravamento di una già grave affezione nervosa, può ritenersi fattore concausale nell’evoluzione della malattia medesima, fino all’esito letale. (Nella specie, il dipendente era passato da un servizio di una certa responsabilità ad un lavoro automatico di classificazione e suddivisione di schede che non poteva non comportare un aggravamento della sintomatologia psichica).

Corte dei Conti – Sez. IV Pens. Mil., sent. n. 63700 del 03-06-1983, La Sorsa c. Ministero della difesa (p.d. 402944). Dipende da causa di servizio l’incidente occorso durante la libera uscita del militare qualora il comportamento di costui non sia stato improntato a colpa grave ovvero a grave imprudenza. (Nella specie, il militare, nel ritornare in caserma al termine della libera uscita, percorrendo una strada poco illuminata dell’abitato, sprovvista di marciapiede, si spostava istintivamente verso il centro della strada per evitare una pozzanghera venendo, così, investito da una macchina che sopraggiungeva da tergo).

Corte dei Conti – Sez. IV Pens. Mil., sent. n. 56433 del 04-07-1980, De Palma c. Ministero della difesa (p.d. 402482). Il trovarsi ricoverato in un ospedale militare per curare gli esiti di un fatto traumatico costituisce attività di servizio in quanto si è a disposizione dell’autorità militare; di conseguenza dipende da fatto di servizio un nuovo evento traumatico riportato in detta circostanza tanto più se non attribuibile ad imprudenza del malato. (Nella specie, l’Amministrazione sanitaria aveva l’obbligo di controllare che l’attività di rieducazione funzionale di un arto, mediante deambulazione con stampelle, avvenisse sempre in condizioni di piena sicurezzae non sul pavimento bagnato).

Corte dei Conti – Sez. IV Pens. Mil., sent. n. 57242 del 14-05-1980, Zanin c. Ministero della difesa (p.d. 402493). Ancorché praticata fuori dell’orario di servizio è, comunque, da assimilare al servizio stesso l’attività ricreativa svolta – come nella specie – in gruppo, con prevalente esercizio ginnico-sportivo, in idonei locali (campo sportivo annesso alla caserma) e previa autorizzazione; di conseguenza non si può escludere la dipendenza da causa di servizio di un trauma riportato in dette circostanze.

Corte dei Conti – Sez. IV Pens. Mil., sent. n. 56829 del 14-03-1980, Galli c. Ministero delle finanze (p.d. 402452). I disagi fisici, psichici e climatici connessi al servizio d’istituto ben possono svolgere un’azione negativa nei confronti dell’apparato cardiovascolare e contribuire, in misura determinante, all’evoluzione più grave e più rapida del processo ateromasico delle arterie; di conseguenza è da riconoscere la dipendenza da causa di servizio, quantomeno a titolo concausale, di una emiparesi postuma a trombosi tanto più se, come nella specie, la prestazione militare fu assai lunga ed obiettivamente gravosa (mansioni di vigilanza notturna e diurna, nella Guardia di Finanza, in reparti disagiati, in condizioni climatiche sfavorevoli, con notevole esposizione a fattori perfrigeranti e con intuibili sforzi fisici nonché privazioni di ogni genere).

Corte dei Conti – Sez. IV Pens. Mil., sent. n. 57236 del 21-06-1980, Ministero della difesa (p.d. 402477). Pur trattandosi di neoplasia maligna, la cui eziopatogenesi è ancora oscura, non può escludersi la dipendenza dal servizio – quantomeno a titolo concasuale – dell’affezione “artrocitoma tempiale” soprattutto se, come nella specie, la prestazione fu lunga, gravosa e caratterizzata da elementi fisico-psichici stressanti (esercitazioni in località distanti dalla sede di servizio, esposizione ad inclemenze atmosferiche per lunghi periodi, servizi notturni per la ricerca di latitanti in zone di per sé disagiate, ecc.) e considerato che il militare accusò l’inizio dei disturbi durante il servizio, senza, peraltro, che la malattia fosse tempestivamente accertata e curata con idonei presidi terapeutici.

Fattispecie non riconosciute dipendenti da causa di servizio

Corte dei Conti – Sez. IV Pens. Mil., sent. n. 70608 del 27-04-1987, Vicino c. Ministero della difesa (p.d. 404569). All’espressione “fatti di servizio”, enunciata dall’art. 64 del D.P.R. n. 1092 del 1973, non può essere attribuito altro significato che quello palese proprio delle parole nonché della intenzione, con esse manifestato dal legislatore, di attribuire rilevanza, in materia, ai soli fatti “derivanti dall’adempimento degli obblighi di servizio”, cioè conseguenti all’esecuzione degli obblighi stessi; è da escludere, pertanto, che la libera uscita possa configurare un fatto di servizio non essendo esplicazione od adempimento di un “obbligo di servizio”.

Corte dei Conti – Sez. IV Pens. Mil., sent. n. 67162 del 30-09-1985, Parisini c. Ministero della difesa (p.d. 404568). È da escludere qualsiasi nesso di causalità tra un incidente, ancorché accaduto nei locali della caserma, ed il servizio se il militare era in libera uscita – eppertanto al di fuori dell’adempimento degli obblighi di servizio – e conversava con alcuni commilitoni.

Corte dei Conti – Sez. IV Pens. Mil., sent. n. 70390 del 27-03-1987, Catania c. Ministero della difesa (p.d. 403797). Non sussiste un diretto nesso causale tra il servizio ed un fatto traumatico qualora l’incidente sia stato riportato dal militare mentre, al di fuori dell’orario di servizio, giocava al calcio con alcuni commilitoni nella palestra della caserma.

Corte dei Conti – Sez. IV Pens. Mil., sent. n. 70390 del 27-03-1987, Catania c. Ministero della difesa (p.d. 403797). Non sussiste un diretto nesso causale tra il servizio ed un fatto traumatico qualora l’incidente sia stato riportato dal militare mentre, al di fuori dell’orario di servizio, giocava al calcio con alcuni commilitoni nella palestra della caserma.

Fattispecie di infortuni “in itinere”

Corte dei Conti – Sez. IV Pens. Mil., sent. n. 78258 del 16-03-1992, Piscicelli c. Ministero della difesa (p.d. 405514). Non è configurabile l’ipotesi dell’infortunio “in itinere” in mancanza di connessione, richiesta dalla legge, con fatti derivanti dall’adempimento di obblighi di servizio. (Nella specie, l’infortunio fu determinato da imprudenza del soggetto).

Corte dei Conti – Sez. IV, sent. n. 81370 del 19-04-1993, Capitani c. Ministero della difesa (p.d. 405806). Sussistono elementi sufficienti per ritenere integrati gli estremi dell’infortunio “in itinere”, con conseguente dipendenza da causa di servizio dell’infermità derivatane, qualora il militare sia incorso, senza sua colpa, in un sinistro stradale mentre stava raggiungendo il luogo di destinazione, autorizzato dal comando di appartenenza, per fruire del permesso concessogli.

Corte dei Conti – Sez. III Pens. Civ., sent. n. 57284 del 04-02-1985, Schettina c. Ministero di grazia e giustizia (p.d. 403197). L’infortunio “in itinere” che dà diritto, a favore del congiunto di un pubblico dipendente, alla pensione privilegiata, a norma dell’art. 92 del T.U. 29 dicembre 1973 n. 1092, è quello occorso al dipendente stesso fuori dei locali di servizio, durante un percorso e per necessità imposte da esigenze di servizio; pertanto, non dipende da causa di servizio – con conseguente denegato riconoscimento della pensione di privilegio in favore del congiunto – il decesso di una guardia AA.CC., avvenuto a seguito di incidente stradale occorso mentre questa trasportava masserizie per essere stata trasferita in altra sede per esigenze di servizio, in quanto tale infortunio avveniva mentre la stessa era libera da obblighi di servizio, su di un percorso estraneo sia alla vecchia che alla nuova sede, senza alcuna autorizzazione al riguardo, su di un’auto privata e per motivi estranei a qualsiasi esigenza di ufficio.

Corte dei Conti – Sez. IV Pens. Mil., sent. n. 71363 del 30-11-1987, Cianciolo c. Ministero della difesa (p.d. 403992). L’incidente dovuto all’uso di un comune mezzo di trasporto, configura “infortunio in itinere” solo se non sussista colpa o imprudenza grave da parte dell’infortunato in ordine alla produzione dell’evento: pertanto non può ritenersi giustificato, allorquando avrebbe potuto essere agevolmente fatto uso di un mezzo pubblico. (Nella specie, fra la località dalla quale il militare avrebbe dovuto fare ritorno in caserma, e quella cui era diretto, esistevano in vari orari dell’intera giornata frequenti mezzi “pubblici”).

Corte dei Conti – Sez. IV Pens. Mil., sent. n. 71363 del 30-11-1987, Cianciolo c. Ministero della difesa (p.d. 403992). L’incidente dovuto all’uso di un comune mezzo di trasporto, configura “infortunio in itinere” solo se non sussista colpa o imprudenza grave da parte dell’infortunato in ordine alla produzione dell’evento: pertanto non può ritenersi giustificato, allorquando avrebbe potuto essere agevolmente fatto uso di un mezzo pubblico. (Nella specie, fra la località dalla quale il militare avrebbe dovuto fare ritorno in caserma, e quella cui era diretto, esistevano in vari orari dell’intera giornata frequenti mezzi “pubblici”).

Corte dei Conti – Sez. IV Pens. Mil., sent. n. 78258 del 16-03-1992, Piscicelli c. Ministero della difesa (p.d. 405514). Non è configurabile l’ipotesi dell’infortunio “in itinere” in mancanza di connessione, richiesta dalla legge, con fatti derivanti dall’adempimento di obblighi di servizio. (Nella specie, l’infortunio fu determinato da imprudenza del soggetto).

Le domande più frequenti

  • Cosa si intende per “causa di servizio”?
    Cosa va indicato nella domanda di riconoscimento della causa di servizio?
    Chi ed entro quali termini di tempo può presentare la domanda?
    Alla causa di servizio consegue sempre l’equo indennizzo?
    Equo indennizzo e causa di servizio si devono chiedere insieme?
    n quali casi si può richiedere l’equo indennizzo?
    Entro quale termine va presentata la richiesta di equo indennizzo?
    La causa di servizio può essere riconosciuta d’ufficio?
    E’ prevista la tutela della riservatezza?
    Come sviluppa l’istruttoria l’Amministrazione?
    Quali sono gli uffici del Dipartimento competenti a provvedere?
    Qual’è il compito della Commissione Medico Ospedaliera?
    Qual’è la Commissione competente?
    Com’è composta la Commissione?
    L’appartenente può farsi assistere da un medico di sua fiducia?
    Come si svolge il lavoro della Commissione?
    Quando interviene in Comitato per la verifica delle pensioni privilegiate?
    Chi emette il provvedimento finale e come si conclude il procedimento?
    La causa di servizio può essere rimessa in discussione dopo il riconoscimento?
    E se dopo il riconoscimento c’è un aggravamento?
    Cosa può fare l’appartenente alla Polizia di Stato per sveltire le procedure?
    Cosa può fare l’Amministrazione per sveltire le procedure?
    Per il riconoscimento della “pensione privilegiata” i termini sono uguali? Il nuovo regolamento bloccherà i procedimenti in corso?

Le domande più frequenti

Cosa si intende per “causa di servizio” ?

Se un appartenente alla Polizia di Stato subisce lesioni, contrae un’infermità o subisce aggravamenti di infermità o lesioni preesistenti, presenta domanda scritta all’ufficio presso il quale presta servizio per fare accertare l’eventuale dipendenza da causa di servizio, presupposto necessario, ma non sempre sufficiente per ottenere i benefici di Legge, tra cui rientra l’equo indennizzo.

Cosa va indicato nella domanda di riconoscimento della causa di servizio?

Nella domanda, che in caso di morte dell’appartenente può essere presentata dagli eredi, devono essere indicati l’infermità o lesione, i fatti di servizio che vi hanno concorso e, se possibile, le conseguenze sull’integrità fisica, psichica o sensoriale e sull’idoneità al servizio, allegando ogni documento utile.

Chi ed entro quali termini di tempo può presentare la domanda?

La domanda deve essere presentata dal dipendente entro sei mesi dalla data in cui si e’ verificata l’infermità o lesione, oppure entro sei mesi dalla data in cui l’appartenente ha avuto conoscenza dell’infermità, della lesione o dell’aggravamento, anche quando ciò avviene dopo il collocamento in quiescenza.

Alla causa di servizio consegue sempre l’”equo indennizzo”?

Non tutte le patologie riconosciute come dipendenti da causa di servizio danno diritto all’equo indennizzo: il tempestivo riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della patologia, tuttavia, costituisce presupposto necessario per il successivo l’ottenimento dell’equo indennizzo nel caso la patologia stessa evidenziasse, nel tempo, un aggravamento tale da farla rientrare tra quelle per cui l’equo indennizzo è previsto.

Equo indennizzo e causa di servizio si devono chiedere insieme?

La richiesta di equo indennizzo può essere presentata insieme alla domanda per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità o lesione; questo deve però avvenire entro i dieci giorni successivi al ricevimento, da parte dell’appartenente, della comunicazione che l’Amministrazione deve inviargli dopo aver trasmesso gli atti al Comitato di verifica per le pensioni privilegiate (già Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie), informandolo, appunto, della possibilità di presentare richiesta di equo indennizzo; in tal caso il procedimento per il riconoscimento della causa di servizio si estende anche alla definizione della richiesta di equo indennizzo.

In quali casi si può richiedere l’equo indennizzo?

Può essere concesso per la morte o per una menomazione dell’integrità fisica o psichica o sensoriale ascrivibile ad una delle categorie di cui alla tabella A o alla tabella B annesse al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, e successive modificazioni; se la menomazione non è prevista nelle tabelle e’ indennizzabile solo nel caso in cui sia da ritenersi equivalente a qualcuna di quelle contemplate nelle tabelle stesse, anche quando si manifesta entro cinque anni dal collocamento in quiescenza; il termine utile di cinque anni è elevato a dieci anni per le invalidità derivanti da infermità di cui non sia scientificamente nota la causa o che non derivino da altre patologie; la richiesta di equo indennizzo può inoltre essere proposta dagli eredi del dipendente deceduto, anche se pensionato, entro sei mesi dal decesso.

Entro quale termine va presentata la richiesta di equo indennizzo?

La richiesta di equo indennizzo deve comunque essere presentata non oltre di sei mesi dalla data di notifica del provvedimento di riconoscimento della causa di servizio (ascrivibile alle tabelle), oppure dal giorno in cui si e’ verificata la menomazione in conseguenza dell’infermità o lesione già riconosciuta dipendente da causa di servizio.

La causa di servizio può essere riconosciuta d’ufficio?

Quando l’appartenente riporta lesioni o subisce il decesso per ragioni di servizio o contrae infermità nell’esporsi per obbligo di servizio a cause che generano patologie l’Amministrazione inizia d’ufficio il procedimento per il riconoscimento della causa di servizio.

E’ prevista la tutela della riservatezza?

Nel trattamento dei dati relativi alle causa di servizio gli enti interessati applicano le disposizioni vigenti in materia di tutela della riservatezza; l’appartenente può comunicare la sua opposizione alla trattazione e comunicazione dei suoi dati personali sensibili relativi all’oggetto del procedimento, che viene di conseguenza sospeso, anche se iniziato d’ufficio.

Come sviluppa l’istruttoria l’Amministrazione?

L’ufficio di appartenenza deve inviare immediato delle domande e della documentazione prodotta dall’appartenente agli uffici del Ministero dell’Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, competente ad emettere il provvedimento finale. Il dirigente responsabile dell’ufficio integra l’istruttoria con gli elementi in suo possesso entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta. Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda l’Amministrazione, se verifica che la domanda stessa non è ammissibile, la respinge con provvedimento motivato da comunicare entro dieci giorni all’appartenente; se invece ne riscontra l’ammissibilità, sempre entro trenta giorni, trasmette alla C.M.O. competente la domanda e la documentazione prodotte dall’appartenente, che ne deve essere informato entro i successivi dieci giorni.

Quali sono gli uffici del Dipartimento competenti a provvedere?

Nell’ambito della Direzione Centrale delle Risorse Umane (già Direzione Centrale Del Personale), il Servizio Trattamento di pensione e di Previdenza, i cui uffici si trovano in via via Cavour 216, 00184 Roma; in particolare: – La I Divisione si occupa del personale appartenente ai ruoli dei Dirigenti, Direttivi ed Ispettori e delle corrispondenti qualifiche dei ruoli tecnici e Professionali, nonché degli ex Ufficiali del disciolto Corpo delle Guardie di Pubblica Sicurezza e delle appartenenti al disciolto Corpo di Polizia femminile; – La II Divisione si occupa del personale appartenente ai ruoli dei Sovrintendenti e delle corrispondenti qualifiche dei ruoli tecnici e professionali, nonché degli ex sottufficiali del Disciolto Corpo delle Guardie di Pubblica Sicurezza; – La III Divisione si occupa del personale appartenente ai ruoli degli Assistenti e Agenti e delle corrispondenti qualifiche dei ruoli tecnici e professionali, nonché delle ex Guardie e Appuntati del disciolto Corpo delle Guardie di Pubblica Sicurezza.

Qual è il compito della Commissione Medico Ospedaliera?

Effettua la diagnosi dell’infermità o lesione, comprendendo possibilmente anche l’indicazione delle cause che l’hanno prodotta ed il momento in cui si è manifestata la patologia, delle sua conseguenze sull’integrità fisica, psichica o sensoriale e sull’idoneità al servizio.

Qual è la Commissione competente?

Quella territorialmente competente in relazione all’ufficio di ultima assegnazione dell’appartenente oppure, se questi e’ pensionato o deceduto, alla residenza rispettivamente del pensionato o dei suoi eredi; per i residenti all’estero la visita e’ effettuata, per delega della Commissione, da un collegio di due medici nominati dalla locale autorità consolare oppure dal medico fiduciario dell’autorità stessa.

Com’è composta la Commissione?

Da due ufficiali medici, di cui almeno uno, preferibilmente, specialista in medicina legale e delle assicurazioni e da un funzionario medico della Polizia di Stato. Assume le funzioni di presidente il direttore dell’Ente sanitario militare o l’ufficiale superiore medico da lui delegato o, in loro assenza, l’ufficiale superiore medico più elevato in grado o, a parità di grado, con maggiore anzianità di servizio; se la complessità dell’accertamento lo richiede la Commissione può richiedere la partecipazione alla visita, con voto consultivo, di un medico specialista.

L’appartenente può farsi assistere da un medico di sua fiducia?

Si, l’appartenente può essere assistito durante la visita, senza oneri per l’amministrazione, da un medico di fiducia, che però non entra a far parte della composizione della Commissione.

Come si svolge il lavoro della Commissione?

Entro trenta giorni dalla ricezione degli atti dall’Amministrazione effettua la visita redige un processo verbale, firmato da tutti i membri, da cui debbono risultare le generalità dell’appartenente, la qualifica e la firma dei componenti della Commissione, il giudizio diagnostico, gli accertamenti e gli elementi valutati, la determinazione della data di conoscibilità o stabilizzazione dell’infermità da cui derivi una menomazione ascrivibile a categoria di compenso, l’indicazione della categoria stessa, il giudizio di idoneità al servizio od altre forme di inabilità, le eventuali dichiarazioni a verbale del medico designato dall’appartenente, i motivi di dissenso del componente eventualmente dissenziente ed il voto consultivo del medico specialista.

Quando interviene il Comitato di verifica per le cause di servizio?

Entro quindici giorni dalla conclusiva visita la Commissione trasmette il verbale al Dipartimento che, entro trenta giorni dalla ricezione lo invia al Comitato, il quale, entro sessanta giorni dal ricevimento degli atti, si pronuncia sulla dipendenza dell’infermità o lesione da causa di servizio con parere da comunicare entro quindici giorni all’Amministrazione, oppure, entro venti giorni dal ricevimento degli atti, richiede supplementi di accertamenti sanitari ad una Commissione diversa rispetto a quella che ha reso la prima diagnosi; il verbale della nuova visita medica e’ trasmesso entro quindici giorni direttamente al Comitato, che entro trenta giorni dalla ricezione.

Chi emette il provvedimento finale e come si conclude il procedimento?

L’Amministrazione può conformarsi al parere del Comitato entro venti giorni dalla data di ricezione del parere stesso oppure, entro lo stesso termine, se per motivate ragioni non ritenga di conformarsi a tale parere, ha l’obbligo di richiedere un ulteriore parere al Comitato, che deve esprimerlo entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta; a quest’ultimo parere l’Amministrazione deve necessariamente conformarsi adottando il provvedimento nei successivi dieci giorni; nel caso in cui siano stati chiesti insieme causa di servizio ed equo indennizzo viene emesso un unico provvedimento.

La causa di servizio può essere rimessa in discussione?

No: il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità o lesione costituisce accertamento definitivo anche per le successive richieste di equo indennizzo e di trattamento pensionistico di privilegio.

E se dopo il riconoscimento c’è un aggravamento?

Entro cinque anni dalla concessione dell’ concesso l’equo indennizzo l’appartenente, in caso di aggravamento della menomazione può, per una sola volta, chiedere all’Amministrazione la revisione dell’equo indennizzo già concesso

Cosa può fare l’appartenente alla Polizia di Stato per sveltire le procedure?

Il DPR 461/2001 prevede che tutte le comunicazioni tra uffici devono essere effettuate ordinariamente per via telematica ed eventuali eccezioni devono essere debitamente motivate; inoltre l’Amministrazione può trasmettere la domanda e la documentazione prodotta dall’appartenente anziché alla C.M.O. all’Azienda sanitaria locale territorialmente competente, per l’accertamento sanitario da parte delle Commissioni mediche ivi insediate, integrata con un funzionario della Polizia di Stato; L’Amministrazione, infine, non può chiedere pareri ulteriori rispetto a quelli previsti espressamente dal DPR 461/2001 ne’ dispone accertamenti o acquisisce atti salvo comprovate necessità emergenti nel corso dell’istruttoria; in tal caso il termine per la definizione del procedimento resta sospeso per trenta giorni.

Per il riconoscimento della “pensione privilegiata” i termini sono uguali?

Per i procedimenti di riconoscimento di causa di servizio a fini di trattamento pensionistico di privilegio i termini sono analoghi e resta fermo il termine di cinque o dieci anni dalla cessazione del servizio per la presentazione di nuova domanda di trattamento pensionistico di privilegio; il diritto all’erogazione del trattamento sorge dal momento dell’insorgere dell’infermità, a meno che non sia trascorso il termine di prescrizione biennale dei pagamenti: in tal caso l’erogazione avviene a partire dal primo giorno del mese successivo alla presentazione dell’istanza.

Il nuovo regolamento bloccherà i procedimenti in corso?

Non dovrebbe. I procedimenti relativi a domande di riconoscimento di causa di servizio, di concessione dell’equo indennizzo e di riconoscimento di trattamento di pensione privilegiata e accertamento di idoneità al servizio, già presentate all’Amministrazione alla data di entrata in vigore del DPR 461/2001, saranno infatti definiti in linea di massima secondo la precedente procedura. Inoltre queste procedure devono comunque concludersi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento.

DPR 461/2001

Decreto del Presidente della Repubblica 29 Ottobre 2001, n. 461 Gazzetta Ufficiale n. 5 del 7 gennaio 2002

Regolamento recante semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermita’ da causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell’equo indennizzo, nonche’ per il funzionamento e la composizione del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie.

Il PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l’articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, articolo 20, allegato 1, n. 23;

Vista la legge 24 novembre 2000, n. 340, allegato A, n. 63;

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 416;

Visto il regio decreto 15 aprile 1928, n. 1024;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 23 dicembre 1970, n. 1094;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834;

Vista la legge 2 maggio 1984, n. 111;

Visto l’articolo 5-bis del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472;

Vista la Legge 7 Agosto 1990, n. 241;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 349;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479;

Visto l’articolo 1, comma 121, della Legge 23 Dicembre 1996, n. 662; Vista la legge 8 marzo 1999, n. 50; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 marzo 2001; Sentita la Conferenza unificata Stato-regioni citta’ ed autonomie locali nella seduta del 22 marzo 2001;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 23 aprile 2001 e del 4 giugno 2001;

Acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 ottobre 2001;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze ed il Ministro della difesa;

E m a n a il seguente regolamento:

Articolo 1. Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende:

a) per “impiegato” o “dipendente” l’appartenente ad amministrazioni pubbliche, anche di qualifica dirigenziale, di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche’ l’appartenente alle Forze di polizia, anche ad ordinamento militare, o alle Forze armate od alle altre categorie indicate dall’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092;

b) per “militare” l’appartenente a forze armate o a corpi ad ordinamento militare;

c) per “Amministrazione” la pubblica amministrazione o il Corpo militare, equiparato o di Polizia, di appartenenza del dipendente;

d) per “Commissione” la Commissione medico-ospedaliera di cui all’articolo 165, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092;

e) per “Comitato” il Comitato di verifica per le cause di servizio di cui all’articolo 10. (1)