Si comunica, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, che questa Direzione centrale deve provvedere a predisporre gli atti per il conferimento della qualifica di ispettore della Polizia di Stato, mediante scrutinio per merito assoluto a ruolo aperto, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 28 del d.P.R. 24 aprile 1982, n. 335, dei vice ispettori della Polizia di Stato che hanno maturato l’anzianità di due anni di effettivo servizio nella qualifica entro la data del 31 dicembre 2023 e del 30 giugno 2024, e sono in possesso dei requisiti previsti dalla normativa citata e dai criteri di massima per l’avanzamento alla qualifica di ispettore per gli anni 2023 e 2024.
Il personale è ammesso allo scrutinio purché non incorra in uno dei seguenti casi di esclusione/sospensione:
⦁ articolo 61 del d.P.R. 24 aprile 1982, n. 335 (personale che nel triennio antecedente lo scrutinio ha riportato la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio), in combinato disposto con l’articolo 6, 2º e 3º comma del d.P.R. 25 ottobre 1981, n. 737;
⦁ articoli 91, 92 e 93 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3; articolo 9, lº e 2º comma, del d.P.R. 25 ottobre 1981, n. 737 (personale in atto sospeso cautelarmente dal servizio o la cui sospensione cautelare non è stata revocata a tutti gli effetti di legge);
⦁ articolo 205 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (personale che nel triennio antecedente lo scrutinio ha riportato giudizi complessivi inferiori a “buono”);
⦁ articolo 61, lº comma, e 68, 10º comma, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 (personale rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi, esclusivamente per i delitti richiamati nell’articolo 61);
⦁ articolo 15, lº comma, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (mancanza del parere favorevole espresso dal Procuratore generale presso la Corte di Appello e/o dal Capo dell’ufficio del P.M. presso cui è istituita la sezione di polizia giudiziaria. Inoltre, ai sensi del successivo 3º comma, il suddetto parere deve essere redatto anche nei confronti dei dipendenti cessati dalle funzioni di polizia giudiziaria da non più di due anni).