CORRETTIVI AL RIODINO DELLE CARRIERE – LA F. UIL POLIZIA RICEVUTA DAL DIPARTIMENTO PER UN PRIMO CONFRONTO TECNICO
La F. UIL POLIZIA ha incontrato ieri pomeriggio la struttura di missione opportunamente costituita presso il Dipartimento della P.S. per i correttivi al provvedimento di Riordino delle Carriere. La delegazione dell’Amministrazione guidata dal Dirigente Generale della Polizia di Stato Dott. Antonino Bella con la partecipazione del Direttore dell’Ufficio per le Relazioni Sindacali, Vice Prefetto Maria De Bartolomeis ha ricevuto singoramente una delegazione della nostra OO.SS. per un primo confronto tecnico sui correttivi da apportare al provvedimento di Riordino delle Carriere D.Lgsl. 95/17.
Preliminarmente abbiamo chiesto ed appreso che le risorse reperite per finanziare gli interventi correttivi sono pari a 30 milioni per il 2017 e 15 per il 2018. Uno stanziamento oltremodo esiguo, secondo noi, per il necessario supporto finanziario ai molti interventi migliorativi che il provvedimento richiederebbe.
Lo strumento normativo delegato per i correttivi al provvedimento per le Forze di Polizia dall’art. 8 Comma 6 L. nr. 125 del 7 Agosto 2015 non è previsto per quanto attiene all’area militare del Comparto. Per tale ragione, dovendo armonizzare i correttivi anche per quel personale, si sta lavorando in maniera sinergica in attesa che il nuovo Parlamento possa varare un analogo ed idone strumento. In tale prospettiva ci si auspica una proroga della delega che dia modo di reperire ulteriori e più sostanziose risorse per poter effettuare i necessari interventi sul provvedimento.
Abbiamo esposto le rivendicazioni della F.Uil Polizia illustrando le criticità che abbiamo registrato interpretando l’impulso ricevuto dalla categoria sui punti più controversi del provvedimento di riordino ed abbiamo esposto le nostre proposte di correttivi.
PROPOSTE DI INTERVENTI CORRETTIVI DELLA FEDERAZIONE UIL POLIZIA
Un primo elemento di criticità secondo noi è rappresentato dalla posizione di coloro i quali, nei vari ruoli, sono stati inquadrati nelle qualifiche superiori non potendo beneficiare dell’anzianità eccedente per ulteriori sviluppi di carriera.
Vediamo nel dettaglio.
AGENTI – ASSISTENTI
Attuale percorso di carriera:
– Agente + 5 anni di anzianità = Agente Scelto
– Agente Scelto + 5 anni di anzianità = Assistente
– Assistente + 4 anni di anzianità = Assistente Capo
– Assistente Capo + 8 anni di anzianità = Assistente Capo con la denominazione
di “Coordinatore” (totale percorso di carriera per la qualifica apicale anni 22)
E’ stata introdotta una riduzione di un anno (da 5 a 4) della permanenza nella qualifica di Assistente ai fini della promozione alla qualifica di Assistente Capo.
Nelle norme transitorie del D.Lgsl. 95/17 si prevede che gli Assistenti che al 1° Gennaio 2017 che hanno maturato una anzianità nella qualifica pari o superiore a quattro anni, sono promossi con la medesima decorrenza previo scrutinio, alla qualifica di Assistente Capo. Per chi già ricopriva la qualifica di Assistente Capo, è stato previsto che il parametro e la denominazione di Coordinatore vengano acquisiti con una riduzione di un anno rispetto a quanto normalmente previsto.
E’ necessario apportare dei correttivi che tengano conto delle attuali anzianità maturate dai colleghi sia nel ruolo che nelle rispettive qualifiche ed in particolare occorrerebbe prevedere:
Che per la promozione ad Assistente Capo +5 e la denominazione Coordinatore per gli Assistenti Capo inquadrati al 1 Gennaio 2017 conservino l’anzianità maturata nella qualifica di Assistente eccedente i 4 anni nonché l’anzianità pari al periodo eccedente i quattordici anni di anzianità maturata nel ruolo AA.AA.
Analoga previsione naturalmente è necessaria per il personale del uolo AA.AA. tecnici.
SOVRINTENDENTI
Attuale percorso di carriera:
– Vice Sovrintendente + 5 anni di anzianità = Sovrintendente
– Sovrintendente + 5 anni di anzianità = Sovrintendente Capo
– Sovrintendente Capo + 8 anni di anzianità = Sovrintendente Capo con la denominazione di “Coordinatore” (totale percorso carriera per la qualifica apicale anni 18)
Per il medesimo principio di salvaguardia dell’anzianità maturata nei ruoli e nelle qualifiche occorrerebbe prevedere per i Vice Sovrintendenti che al 1 Gennaio 2017 sono promossi previo scrutinio per merito assoluto alla qualifica di Sovrintendenti, che essi conservino l’anzianità maturata eccedente i cinque anni per la promozione alla qualifica di Sovrintendente Capo.
Stesso dicasi per i Sovrintendenti che avendo maturato una anzianità almento di dieci anni sono stati promossi con la medesima decorrenza previo scrutinio per merito assoluto alla qualifica di Sovrintendente Capo. Riteniamo necessario prevedere che essi mantengano l’anzianità eccedente i dieci anni maturata nel ruolo ai fini del successivo conseguimento del parametro e della denominazione di Coordinatore.
Analogo intervento è necessario per quanto riguarda le posizioni dei Sovrintendenti tecnici.
ISPETTORI
Attuale percorso di carriera:
– Vice Ispettore + 2 anni di anzianità = Ispettore
– Ispettore + 7 anni di anzianità = Ispettore Capo
– Ispettore Capo + 9 anni di anzianità = Ispettore Superiore
– Ispettore Superiore + 8 anni di anzianità = Sostituto Commissario
– Sostituto Commissario + 4 anni di anzianità = Sostituto Commissario con la
denominazione di “Coordinatore”(totale percorso di carriera per raggiungere
qualifica apicale anni 30)
Attualmente la lo sviluppo di carriere del ruolo degli ispettori si snoda in un periodo eccessivo di ben 30 anni per raggiungere la qualifica apicale.
Le modalità di accesso al ruolo, lo ricordiamo, determinerà il conseguimento della qualifica a persone di almeno 26 anni di età e che il periodo formativo è fissato in 2 anni, si raggiungerà la qualifica apicale, posto anche che lo scrutinio per la promozione a Sostituto Commissario avverrà nel limite dei posti disponibili annualmente, in prossimità della pensione con il rischio di non conseguirla mai.
Ciò rischia di ripercuotersi, oltre che sul piano funzionale anche sul piano previdenziale e motivazione dei colleghi di tale ruolo.
E’ necessario prevedere tempi di permanenza nelle varie qualifiche ridotti rispetto allo schema attuale.
Stridente appare poi la previsione di 9 anni di permanenza nella qualifica di Ispettore Capo per la promozione ad Ispettore superiore rispetto agli 8 previsti per gli omologhi colleghi dell’Arma.
Secondo i tempi di permanenza nelle qualifiche andrebbero così rivisti:
Promozione ad Ispettore Capo a ruolo aperto per merito assoluto dopo sei anni di permanenza nella qualifica di Ispettore rispetto agli attuali sette;
Promozione ad Ispettore superiore a ruolo aperto per merito comparativo al quale deve essere ammesso personale con anzianità di otto anni nella qualifica di Ispettore Capo rispetto agli attuali 9 anni;
Promozione a Sostituto Commissario nel limite dei posti disponibili annualmente mediante scrutinio per merito comparativo al quale ammettere personale con qualifica di Ispettore superiore con anzianità di Sette anni nella qualifica di Ispettore Superiore rispetto agli attuali otto.
Per quanto riguarda la fase transitoria, anche per i colleghi del ruolo ispettori, è necessario salvaguardare l’anzianità maturata nel ruolo e nelle qualifiche eccedente quella prevista per la promozione al suolo successivo. Anche in tali condizioni sarebbe opportuno tener conto dell’anzianità eccedente riducendo i tempi di permanenza nelle nuove qualifiche per la promozione alla qualifica superiore.
Bisogna osservare sul punto che agli Ispettori Superiori, già ispettori Capo prima del riordino ai quali non è stata riconosciuta alcuna anzianità pregressa eccedente, avevano in alcuni casi anche 16 o 17 anni nella qualifica. Diversamente gli omologhi appartenenti alla Polizia Penitenziaria hanno beneficiato del riconoscimento di due anni di anzianità nel nuovo ruolo.
E’ prioritario sanare questa sperequazione sia sotto il profilo giuridico ma soprattutto economico prevedendo un assegno ad personam secondo il medesimo principio per il quale gli attuali apicali delle varie qualifiche che non hanno beneficiato dell’anzianità pregressa nella qualifica, lo hanno ricevuto.
Naturalmente quanto detto deve estendersi alle carriere degli omologhi ispettori del personale tecnico e tecnico-scientifico.
Ispettori Superiori -8
Gli Ispettori Superiori SUPS al 31.12.2016 i quali alla data dell’entrata in vigore del D.Lgsl. 95/2017 non avevano ancora 8 anni di anzianità nella qualifica ma che comunque rivestivano, lo ricordiamo, la qualifica apicale del ruolo (Sost.Comm. era solo una denominazione), sono “raggiunti” nella qualifica da circa 4000 ispettori Capo ora Ispettori Superiori.
Essi per l’effetto, sotto il profilo funzionale, sono ora sottordinati agli attuali Sostituti Commissari, oltre che ai Sostituti Commissari Coordinatori.
Sarebbe opportuno valutare la possibilità di offrire un percorso più favorevole a questi colleghi per raggiungere in tempi più rapidi la qualifica apicale del ruolo attraverso scrutini a ruolo aperto anche in sovrannumero. E’ da rilevare sul punto la circostanza che stanti le attuali caratteristiche anagrafiche dei colleghi che rivestono la qualifica apicale del ruolo ispettori nel prossimo futuro sarà svuotata numericamente dalla prossima collocazione in quiescenza.
7° e 8° Corso.
Per apportare il necessario riconoscimento alla sperequazione dei colleghi che hanno partecipato ai citati corsi per Vice Ispettori occorrerebbe innanzitutto prevedere che il concorso per ispettore superiore riservato a tali colleghi debba essere esclusivamente per titoli e che la decorrenza della qualifica eventualmente conseguita di Ispettore Superiore sia retrodatata al 1 gennaio 2013.
E’ inoltre opportuno prevedere anche oltre il 2026 che la promozione alla qualifica di Sostituto Commissario avvenga anche in sovrannumero rispetto alla relativa dotazione organica.
Questi colleghi che hanno effettuato una difficile selezione ed un lungo ed articolato percorso formativo, rappresentano una risorsa da valorizzare anche dando loro modo di utilizzare il titolo accademico conseguito per il concorso per Vice Commissario del Ruolo ordinario e prevedendo posti riservati.
Altra sperequazione che registriamo è l’impossibilità di conseguire la promozione per merito straordinario a Vice Commissario per gli attuali sostituti Commissari diversamente da quanto avviene nell’Arma dove ciò è consentito ai Luogotenenti.
RUOLO DIRETTIVO AD ESAURIMENTO
Il Ruolo Direttivo Speciale previsto dal D.Lgsl. 334/200 non è mai stato costitutito per esclusiva responsabilità dell’Amministrazione che non ha posto in essere l’attività amministrativa obbligatoria consistente nella sua alimentazione mediante opportune procedure concorsuali.
Altre forze di polizia hanno regolarmente dato corso alle citate disposizioni.
Recentemente a seguito della soccombenza dell’Amministrazione a seguito di un procedimento promosso innanzi al Giudice Amministrativo, è stato assunto l’impegno a rimediare a tale condotta omissiva ed al danno subito da quei colleghi che non hanno potuto avere la prospettiva di carriere prevista. Ciò sarebbe dovuto avvenire attraverso la valorizzazione della professionalità degli ispettori “ante riordino” che avrebbero potuto partecipare alle procedure concorsuali a cui non si è dato corso.
Questo impegno assunto dall’Amministrazione è stato rispettato soltanto in parte secondo noi
Per rendere realmente accessibile a quei colleghi il riconoscimento della professionalità ed almeno in parte il ristoro della grave sperequazione subita occorrerebbe secondo apportare i seguenti correttivi.
Tempi dello svolgimento dei corsi.
Essi penalizzano i colleghi ed in particolare quelli prossimi alla quiescenza. Il differimento di sei mesi tra un corso e l’altro determina l’effetto che molti colleghi,
vincitori del concorso, non potranno mai neppure parteciparvi o che acquisiranno la qualifica di Commissario in prossimità del collocamento in quiescenza.
Tali periodi di differimento vanno ridotti di tre mesi dando impulso allo svolgimento dell’attività corsuale con tale tempistica.
Tempi di permanenza nella qualifica di Commissario.
Il tempo di pemanenza in detta qualifica è attualmente di 2 anni e tre mesi.
Questi tempi di permanenza vanno, secondo noi, ridotti ad un anno per consentire ai colleghi vincitori del concorso, tutti di età anagrafica molto elevata, di conseguire la qualifica di Commissario Capo prima del collocamento in quiescenza.
Decorrenza giuridica qualifica Vice Commissario
Essa, per il principio di equiordinazione ribadito nel provvedimento di riordino delle carriere, deve essere la stessa degli omologhi neo sottotenenti dell’Arma ovvero al 31.12.2017. Sotto il profilo di coordinamento operativo ed in particolare negli uffici interforze, si determinerebbero inoltre evidenti sperequazioni tra i colleghi ove ciò non avvenisse.
Accesso alla Qualifica di Vice Questore Aggiunto
Occorre prevedere l’accesso a tale qualifica per quei pochi colleghi del RDE che raggiungano l’anzianità necessaria. Ricordiamo che il Concorso per il quale sono risultati vincitori si riferisce alle annualità previste per il RDS, norma che prevedeva il raggiungimento di tale qualifica.
Anche in questo caso deve registrarsi una sperequazione rispetto i colleghi omologhi dell’Arma che possono utilmente accedere al grado equiparato, ovvero maggiore, o addirittura a Tenente Colonnello.
Sarebbe necessario, anche al fine di eliminare il prevedibile contenzioso, di consentire l’accesso alla qualifica di Vice Questore Aggiunto ai colleghi vincitori del concorso per RDE con tempi di permanenza analoghi a quelli già previsti per il Ruolo Direttivo Ordinario.
Prossimo concorso RDE da bandire nel 2019
In considerazione della non copertura totale nel ruolo dei 1500 posti del 1° Concorso RDE, delle rinunce alla nomina di Vice Commissario RDE dei vincitori di detto concorso, dell’imminente collocamento in quiescenza di numerosi vincitori del 1° Concorso. Appare opportuno pensare ad una implementazione almeno del doppio dei posti messi a concorso e riservati ai Sostituti Commissari in possesso della qualifica prima della emanazione del D.Lgsl. 95/17, anch’essi, lo ricordiamo, vincitori di concorso per l’accesso alla qualifica rivestita. E’ altresì importante che tale concorso sia bandito quanto prima, tenuto conto della conclusione delle attività concorsuali del 1° Concorso V.Comm RDE. I Sostituti Commissari ante D.Lgsl. 95/17, hanno anch’essi caratteristiche anagrafiche che diversamente non gli consentirebbero di partecipare o di beneficiare delle prospettive di carriera relative.
RUOLO DIRETTIVO ORDINARIO
Gli attuali Vice Questori Aggiunti con meno di 13 anni di servizio nel ruolo che avrebbero maturato dopo il 1 Gennaio 2018 l’assegno di funzione potrebbero subire una penalizzazione se tale emolumento non gli verrà riconosciuto né gli aumenti stipendiali derivanti dal loro inquadramento non comperebbero tale sperequazione. Coloro che hanno invece maturato tale beneficio lo conserveranno attraverso un assegno ad personam, come è noto. È opportuno in qualche modo intervenire estendendo tale assegno anche a questi colleghi.
DECORRENZE GIURIDICHE PER LA QUALIFICA DI VICE ISPETTORE PER LE PROCEDURE CONCORSUALI INTERNE.
È necessario infine dare certezza della decorrenza di tali qualifiche attraverso opportune norme da inserire nel provvedimento.
Per gli Ispettori Tecnici la decorrenza della qualifica è prevista per il 1° Gennaio dell’anno successivo alla vacanza di organico per la quale è stato indetto il concorso ed una decorrenza economica alla data di conclusione delle procedure corsuali di formazione.
Stesso dicasi per i Sovrintendenti ordinari e tecnici.
Per i Vice Ispettori vincitori delle procedure corsuali interne ciò non è previsto nonostante per i concorsi successivi al provvedimento di riordino si prevede la cadenza annuale anche se, per i Vice Ispettori, la decorrenza giuridica all’anno successivo non è prevista determinando che le lungaggini possibili, nella effettuazione delle attività concorsuali, si ripercuotano negativamente sui colleghi a differenza del Vice Ispettori Tecnici.
9° Corso Vice Ispettori
Una tale modifica consentirà anche di prevenire sperequazioni e scavalcamenti tra i colleghi del 9° corso appena conclusosi ed i vincitori del concorso a titoli per Vice Ispettore in attuale svolgimento.
Per gli stessi colleghi del 9° Corso, che, lo ricordiamo, hanno partecipato ad un concorso bandito nel 2013 che faceva riferimento alle carenze di organico nel ruolo relative agli anni 2001/2004, è opportuna, anche in questo caso per prevenire l’eventuale ed ipotizzabile contenzioso, una retrodatazione della decorrenza giuridica nella qualifica di Vice Ispettore quantomeno riportata al 1 Gennaio 2013. Anche per questi colleghi sarebbe opportuno promuovere la possibilità che possano accedere ai concorsi per Ispettore Superiore favorendo un percorso di carriera accidentato dalla lungaggine nell’indizione del concorso.
Concorso per 320 Vice Ispettori.
È oppurtuno prevedere opportune convenzioni con Atenei specifici per conseguire la laurea breve nel periodo formativo.
Per il personale interno vincitore di tale concorso sarebbe auspicabile favorire un loro rientro in sede ed un percorso formativo ridotto rispetto ai vincitori provenienti dall’esterno.
Sovrintendenti Capo XV° Corso
E’ necessario sanare la mancata attribuzione dell’assegno una tantum (art. 45, co. 3 D. L.vo 95/2017) per questi colleghi che non hanno beneficiato, della riduzione di tempi di permanenza nella qualifica.
Vice Sovrintendenti del 26° corso
Anche per questi colleghi sarebbe opportuna una congrua retrodatazione della decorrenza giuridica della qualifica. Essi hanno infatti partecipato al concorso precedentemente alla emanazione del D.Lgsl. 95/17.
Limiti di età per i concorsi interni
Riteniamo i limiti di età fissati per la partecipazione ai concorsi interni eccessivamente penalizzanti per i colleghi e disfunzionali per l’Amministrazione. Bisogna ridefinire l’equilibrio tra le esigenze di personale con requisiti anagrafici idonei e quelle di valorizzazione delle professionalità.
Riteniamo che si possano aumentare in maniera cospiqua gli attuali limiti di età previsti.
Caute aperture dell’Amministrazione
Consapevoli del fatto che un provvedimento di riordino delle carriere che possa soddisfare tutte le aspettative della categoria, non potrà mai essere realizzato, riteniamo che questi correttivi possano migliorare il raggiungimento degli obbiettivi di funzionalità, spinta motivazionale e razionalizzazione delle carriere dei lavoratori del Comparto, obiettivi fissati dal provvedimento e dalla legge delega da cui esso deriva.
Il confronto appare molto articolato per la esigenza di armonizzare gli interventi con le altre forze di polizia, con le esigenze di finanza pubblica e la esiguità delle risorse reperite, per la stessa necessità di non determinare scalvalcamenti ed ulteriori sperequazioni tra i colleghi ed il loro controinteressati.
Abbiamo registrato però, dobbiamo dirlo, la massima attenzione da parte dell’Amministrazione ed una cauta apertura su molte delle tematiche che abbiamo illustrato.