Come noto, i corsi di formazione che originano dalle procedure concorsuali e di scrutinio per l’accesso al ruolo dei Sovrintendenti, previste dal decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, sono stati negli anni disciplinati da appositi decreti attuativi del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza.
Al riguardo, è stato inizialmente emanato il decreto direttoriale del 7 dicembre 2018, che ha strutturato l’articolazione del corso di formazione professionale in tre fasi formative, di cui una realizzata in modalità e-learning, una di formazione residenziale presso un Istituto, Centro o Scuola di formazione della Polizia di Stato ed una di tirocinio applicativo, presso la sede di servizio. In ragione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di assicurare la formazione dei dipendenti dell’Amministrazione, il successivo decreto direttoriale del 17 aprile 2020 è intervenuto sulle modalità di svolgimento del corso – sopprimendo la fase di formazione residenziale – e della correlata verifica finale, da effettuare in forma semplificata.
Ciò premesso, per quanto concerne le modalità di svolgimento del corso di formazione professionale connesso alle restanti procedure di selezione per l’accesso alla qualifica di vice sovrintendente della Polizia di Stato relative alle annualità 2021 e 2022, tenuto conto della cessazione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, si è ritenuto opportuno intervenire con un nuovo decreto attuativo del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza, volto a reintrodurre la fase di formazione residenziale e, conseguentemente, a ria1ticolare il corso in tre fasi formative1, in analogia a quanto previsto dal primo decreto attuativo sopra richiamato.