Le regole non si fanno al momento!
Pochi giorni fa, siamo stati informati da alcuni colleghi appartenenti ad un Ufficio di Polizia ubicato nella bassa Ciociaria, che un rappresentante dell’amministrazione, con una disposizione interna, ha inteso ribadire quanto detto da una vecchia circolare del 2010, la N.13/2010 della Funzione Pubblica, dove in pratica si richiama la modifica alla disciplina in materia di permessi per l’assistenza alle persone con grave disabilità, che per chiarezza riportiamo;
“…. salvo dimostrate situazioni di urgenza, per la fruizione dei permessi, l’interessato dovrà comunicare l’assenza dal servizio con congruo anticipo, se possibile con riferimento all’intero arco temporale del mese, al fine di consentire la migliore organizzazione dell’attività organizzativa.”
In particolare, il rappresentante dell’amministrazione, nella circostanza, ha inteso interpretare la suddetta disposizione quale obbligo assoluto, come se fosse scritto: “…il dipendente beneficiario DEVE comunicare all’ufficio di appartenenza le assenze dal servizio con congruo anticipo, obbligatoriamente all’intero arco temporale del mese.”
A tal proposito è bene precisare che, la circolare N.13/2010 Funzione Pubblica citata dal rappresentante dell’amministrazione, non ha mai trovato applicazione nella Polizia di Stato, poiché in contrasto con l’art. 7 (ORARIO DI SERVIZIO E ORARIO DI LAVORO) del vigente A.N.Q., dove prevede che: “…la programmazione degli orari di lavoro deve essere disposta settimanalmente e affissa all’albo dell’ufficio entro le ore 13.00 del venerdì precedente…”.
Inoltre, nell’anno 2020 e ribadita con la n.36/2022, l’Istituto INPS, all’uopo interpellato proprio riguardo la programmazione dei permessi in questione, è possibile leggere infatti:
“Si ritiene possibile, da parte del datore di lavoro, richiedere una programmazione dei permessi, verosimilmente a cadenza settimanale o mensile, laddove: – il lavoratore che assiste il disabile sia in grado di individuare preventivamente le giornate di assenza; – purché tale programmazione non comprometta il diritto del disabile ad una effettiva assistenza; …la predeterminazione di tali criteri dovrebbe altresì garantire il mantenimento della capacità produttiva dell’impresa e senza comprometterne, come detto, il buon andamento…fermo restando che improcrastinabili esigenze di assistenza e quindi di tutela del disabile, non possono che prevalere sulle esigenze dell’Amministrazione ”
Immaginate se questa nostra annotazione, oltre che per un interesse interno, venisse “per caso”, portata a conoscenza della pubblica opinione; cosa disdicevole se non fosse che potrebbe persino essere giustificata per il fatto che “qualcuno” ne parla spudoratamente sui social. Quale sarebbe la reazione di tutti coloro che quotidianamente sono impegnati, fisicamente e affettivamente, ad aiutare persone care, non autosufficienti, a superare le difficoltà connesse alle più svariate patologie? Noi suggeriamo, prima di fare scelte affrettate e inopportune, di riflettere attentamente: non tutti hanno la fortuna di nascere sotto una buona stella!!!
La Uil Polizia sarà sempre a fianco e a difesa delle persone fragili.