Il comma 81 dell’art. 1 della legge n. 207 del 30 dicembre 2024 (legge di Bilancio 2025) introduce alcune modifiche al Testo Unico delle imposte sui redditi (TUIR) e precisamente al comma 5 dell’art. 51 (determinazione del reddito di lavoro dipendente) specificando che: “I rimborsi delle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea di cui al!’articolo 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, per le trasferte o le missioni di cui al presente comma, non concorrono a formare il reddito se i pagamenti delle predette spese sono eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241”.
Il comma 83 specifica che: “Le disposizioni di cui ai commi 81 e 82 si applicano a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024”.
Quindi, a partire dal 1° gennaio 2025, qualora i pagamenti delle spese di che trattasi non siano eseguiti con strumenti tracciabili (versamento bancario o postale, carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari) il rimborso sarà considerato imponibile quale parte integrante del reddito da lavoro dipendente sia ai fini previdenziali che fiscali.
Si allega circolare completa.