Il Ministero ha elaborato la bozza: le osservazioni congiunte

Per la fruizione contestuale va espunto ogni riferimento a richiesta di «motivazioni»

 

D.P.R. 31 luglio 1995, n. 395

Art. 15. Congedi straordinari.

1. Per il personale di cui all’art. 1, comma 1, il congedo straordinario è disciplinato dalla normativa prevista dall’art. 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come interpretato, modificato ed integrato dall’art. 22 della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

2. In occasione di trasferimento del personale, per le esigenze di trasloco e di riorganizzazione familiare presso la nuova sede di servizio, l’Amministrazione concede un congedo straordinario speciale nelle durate di seguito specificate:

a) trasferimento in territorio nazionale: giorni 20 per il personale ammogliato o con famiglia a carico o con almeno 10 anni di servizio; giorni 10 per il personale senza famiglia a carico con meno di 10 anni di servizio;

b) trasferimento per il personale destinato a prestare o che rientri dal servizio all’estero: giorni 30 al personale ammogliato o con famiglia a carico o con almeno 10 anni di servizio; giorni 20 al personale senza famiglia a carico con meno di 10 anni di servizio.

3. Le disposizioni di cui all’art. 3, comma 39, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, non si applicano quando l’assenza dal servizio sia dovuta ad infermità o lesioni dipendenti da causa di servizio o comunque riportate per fatti di servizio.

4. Le norme di cui al presente articolo si applicano dal 1° gennaio 1996.

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Il 23 novembre avevamo scritto:

Questa mattina si è tenuto l’incontro richiesto dalle sottoscritte organizzazioni sindacali per effettuare l’esame congiunto della recente circolare in materia di congedo straordinario per trasferimento: la delegazione di parte pubblica era guidata dal Prefetto Papa, neo Direttore centrale per le risorse umane, accompagnato dal responsabile del relativo Ufficio affari generali, Vice Prefetto Iodice e dal Direttore dell’Ufficio per le relazioni sindacali, Vice Prefetto Ricciardi.

Così come evidenziato nella richiesta di esame congiunto abbiamo innanzitutto fatto presente che, trattandosi di materia contrattuale, qualsiasi intervento non poteve essere unilaterale e che, pertanto, una bozza della circolare avrebbe dovuto essere inviata alle sigle sindacali maggiormente rappresentative per il prescritto parere e l’eventuale richiesta di esame, da effettuarsi prima dell’emanazione della circolare, sottolinenando la singolarità di una circolare a firma del Direttore centrale pro tempore che contraddice quella precedente a firma del Capo della Polizia.

Dopo queste premesse su fondamentali aspetti formali, abbiamo altresì richiamato l’attenzione sul testo letterale della norma, che per la fruizione contestuale del congedo straordinario per trasferimento non prevede alcuna discrezionalità per l’Amministrazione cui, viceversa, spetta la valutazione della effettiva sussistenza di esigenze specifiche solo per l’eventuale fruizione differita del c.s. per trasferimento, in analogia a quanto accade per il c.s. per matrimonio.

L’Amministrazione ha spiegato che l’intento della circolare era quello di evitare le disparità di trattamento  che derivavano dalla pletora di pareri restrittivi da lei stessa emanati nel tempo, in risposta a specifici quesiti proposti dai vari uffici e dalle singole sigle sindacali: abbiamo obiettato che l’unico modo per eliminare le disparità di trattamento è quello di attenersi al dettato normativo e che, pertanto, il problema può risolversi solo con una nuova circolare intesa in tal senso.

Accogliendo la nostra tesi il Dipartimento della pubblica sicurezza elaborerà quindi una nuova circolare la cui bozza, prima di essere diramata, verrà sottoposta al vaglio delle oo.ss. aventi titolo; nel frattempo, per evitare problematiche interpretative derivanti dai recentissimi trasferimenti, verrà diramato un telex in cui, annunciando l’imminenza della nuova circolare, si dispone che i dirigenti accolgano le domande di c.s. per trasferimento ove ritengano sussistenti i presupposti.

Qualora, viceversa, i dirigenti nutrissero dubbi sulla sussistenza dei requisiti ovvero ne ritenessero l’insussistenza, essi dovranno astenersi dall’opporre parere negativo, attendendo a tal fine l’emanzione della nuova circolare; inoltre, per prevenire problematiche inerenti la circolazione di tale telex attraverso i canali ufficiali dell’Amministrazione, esso sarà pubblicato anche sul portale Doppia Vela, da cui ogni collega interessato potrà prelevarlo per consegnarlo all’ufficio di appartenenza.

 

 

Il 24 settembre avevamo scritto:

Al    Ministero dell’interno     

Dipartimento della pubblica sicurezza

Segreteria del Dipartimento

Ufficio per le relazioni sindacali

 

Oggetto:  circolare n. 333-N9807.F.4/7638-2016 del 22 settembre 2016.

–  Richiesta incontro urgentissimo.

Come noto l’istituto del congedo straordinario per trasferimento è stato introdotto, per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, dall’art. 15, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395.

Così come previsto dalla Legge per tutti i CCNL  relativi a dipendenti il cui rapporto di lavoro è regolato dalla normativa pubblicistica quel d.P.R. ha recepito nell’Ordinamento il contenuto dell’accordo sindacale sottoscritto il 20 luglio 1995 dalla rappresentanza  del Governo e da quella delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale interessato.

Trattandosi dunque di una norma elaborata su base pattizia ogni sua interpretazione, soprattutto se di carattere restrittivo per il personale, nonché foriera – come nello specifico – di prevedibili disparità di trattamento, non avrebbe dovuto essere unilaterale, bensì preceduta da un idoneo confronto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative aventi titolo.

Siamo pertanto a chiedere un urgentissimo incontro che consenta un costruttivo confronto con le sottoscritte parti sociali che – firmando, ciascuna per quanto di specifica competenza, gli accordi sindacali riguardanti il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile – contribuiscono a far sì che gli istituti contrattuali entrino a far parte del diritto positivo italiano.

 

 

 

 

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