La Legge di bilancio per il 2025 (legge 30 dicembre 2024, n. 207) e, in particolare, l’art. 1, commi 217 e 218, ha ulteriormente esteso la previsione dell’art. 34, comma 1, del decreto legislativo n. 151 del 2001, che, pertanto, nella nuova formulazione, stabilisce che “Per i periodi di congedo parentale di cui all’articolo 32, fino al dodicesimo anno di vita del figlio, a ciascun genitore lavoratore spetta per tre mesi, non trasferibili, un’indennità pari al 30 per cento della retribuzione, elevata, in alternativa tra i genitori, per la durata massima complessiva di due mesi fino al sesto anno di vita del bambino, alla misura dell ’80 per cento della retribuzione e, per la durata massima di un ulteriore mese fino al sesto anno di vita del bambino, all ’80 per cento della retribuzione (. ..) “.
La nuova formulazione dell’art. 34, oltre ad aver innalzato, in via definitiva, il secondo mese di congedo parentale all’80% della retribuzione1, aggiunge un ulteriore mese, con elevazione del contributo sempre all’80%, mantenendo ferma la disposizione secondo cui tale beneficio potrà essere fruito “in alternativa fra i genitori”.
Si allega circolare.