Si fa riferimento ai servizi connessi all’attuazione del protocollo in oggetto indicato, in relazione ai quali sono giunti diversi quesiti relativi al trattamento giuridico del personale della Polizia di Stato impiegato in territorio albanese.
In particolare, è stato chiesto di conoscere se spetti, al predetto personale, il riconoscimento di “2,5 giorni al mese a titolo di riposo e recupero delle energie psico fisiche, da fruire anche fuori del teatro operativo e in costanza di missione”, previsti dall’articolo 15 della legge 21 luglio 2016, n. 145.
Al riguardo, si rappresenta che il citato Protocollo del 6 novembre 2023, all’articolo 7, paragrafo 3, stabilisce che “Le condizioni di lavoro del personale italiano sono regolate esclusivamente dalla normativa italiana”, un rinvio che non appare riferibile, in via generale, alla citata legge n. 145/2016.
Si allega circolare.