Retribuzione mancato adeguamento del compenso per lavoro straordinario in occasione della progressione di carriera dei lavoratori della Polizia di Stato
A seguito dell’indizione di molti concorsi interni, ai sensi del dlgs 95/2017 (c.d. Riordino delle carriere), vari colleghi hanno potuto beneficiare dell’avanzamento dai Ruoli Assistenti e Agenti, Sovrintendenti e Ispettori ai ruoli superiori.
È utile precisare che da molti anni si attendeva un testo normativo che intervenisse sulla revisione dei ruoli della Polizia di Stato e, a causa del blocco retributivo e delle mancate indizioni dei concorsi negli anni che hanno preceduto il 2017, sono state svilite le più che giustificate ambizioni di carriera di svariate decine di migliaia di colleghi. Tale situazione di stallo ha determinato anche un mancato riconoscimento economico delle proprie funzioni e peculiarità, in ragione dell’attività svolta sul territorio dalle nostre lavoratrici e dai nostri lavoratori di polizia, i quali non hanno mai mancato di dare il proprio significativo apporto in termini quantitativi e qualitativi per preservare uno
dei beni più importanti che attengono alla nostra vita democratica ovvero la sicurezza.
Dall’esame della tabella dei parametri stipendiali, da ultimo quelli contenuti nel dPR n. 57/2022 (Recepimento dell’accordo sindacale per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento militare <<Triennio 2019- 2021>>), emerge che in caso di passaggio dalla denominazione di Assistente Capo Coordinatore alla qualifica di Vice Sovrintendente, dalla denominazione di Sovrintendente Capo Coordinatore alla qualifica di Vice Ispettore ovvero dalla denominazione di Sostituto Commissario Coordinatore alla qualifica di Vice Commissario, il parametro corrispondente alla nuova qualifica, ottenuta a seguito del superamento di un concorso, è inferiore rispetto a quello di provenienza.
Al fine di scongiurare situazioni paradossali, in cui un lavoratore avanzando di qualifica percepisca un importo inferiore a quanto gli veniva corrisposto nella posizione gerarchica inferiore, il legislatore, dapprima con il dlgs 193/2003 e, successivamente, con il dlgs 95/2017, per garantire un trattamento stipendiale non inferiore a quello in godimento anteriormente, ha disposto l’attribuzione di un “assegno personale pari alla differenza“ (c.d. assegno ad personam), riassorbibile con i successivi incrementi delle voci fisse e continuative.
Non è così, invece, per lo straordinario, per il quale manca una disposizione normativa perequativa similare, nonostante i compensi per il lavoro straordinario presentino una simmetria rispetto ai parametri stipendiali nelle circostanze di avanzamento sopra menzionate, per cui si verifica che, ad esempio, l’importo orario di lavoro straordinario riconosciuto all’Assistente Capo Coordinatore sia superiore a quello del Vice Sovrintendente.
Corre l’obbligo di sottolineare che la prestazione accessoria straordinaria, connessa alla maggior responsabilità delle nuove funzioni attribuite, deve essere garantita obbligatoriamente ed è pertanto ingiustificato, oltre che incomprensibile, il fatto che se esiste una norma perequativa che consente in tali casi di “pareggiare” lo stipendio, ciò non sia garantito analogamente in caso di prestazione lavorativa straordinaria.
Premesso quanto sopra, si chiede di intervenire, con un provvedimento “ad hoc” o anche nella prossima legge di bilancio, per l’emanazione di una norma che consenta di superare tale ingiustificata retribuzione in misura ridotta del compenso per lavoro straordinario per ciascun beneficiario di progressione di carriera per concorso o altra forma di avanzamento.
Il comunicato: