La Legge 9 agosto 2024, n. 114 (cd. “Legge Nordio“), recante “Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all’ordinamento giudiziario e al codice dell’ordinamento militare”, ha introdotto
importanti novità per il personale delle carriere militari, che possono e debbono avere un diretto riflesso anche per il personale delle Forze di Polizia ad ordinamento civile.

L’art. 7 della suddetta legge, infatti, modificando l’art. 1051 comma 2 del Codice dell’Ordinamento Militare, ha limitato notevolmente le ipotesi in cui un militare, sottoposto a procedimento penale, possa essere escluso dalle procedure di valutazione ai fini dell’avanzamento di carriera, prevedendo che ciò possa avvenire esclusivamente qualora “sia stata emessa, per delitto non colposo, sentenza di condanna in primo grado ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta o decreto penale di condanna esecutivo, anche qualora la pena sia condizionalmente sospesa” e non già, come previsto dalla precedente norma, per il semplice rinvio a giudizio (o per l’ammissione ai riti alternativi).

La nuova previsione tende in sostanza a riequilibrare, nei casi in cui un servitore dello Stato sia sottoposto a procedimento penale, il difficile bilanciamento fra l’interesse pubblico (consistente nella necessità di limitare gli effetti negativi di una eventuale successiva condanna) e le legittime aspettative degli interessati (troppo spesso sacrificate per molti anni a causa di procedimenti penali che, nella maggioranza dei casi, si concludono con l’assoluzione). Detto in altri termini, stante la sussistenza del più generale principio di non colpevolezza, è stato previsto che tale invasivo provvedimento debba avvenire in presenza quantomeno di una condanna di primo grado ovvero nei casi in cui, pur non essendosi raggiunta una sentenza definitiva, vi sia stato un primo vaglio approfondito di natura processuale dell’intera vicenda.

Tale nuovo principio di grande civiltà giuridica non è stato però, incredibilmente, previsto per il personale della Polizia di Stato, nei cui confronti a tutt’oggi vige in casi simili la previsione dell’esclusione dallo scrutinio per il semplice rinvio a giudizio, ai sensi dell’art. 68 co. 10 del D. L.vo 5 ottobre 2000, n. 334.

Per tutti questi motivi, la UIL Polizia chiede al signor Capo della Polizia, di farsi promotore dell’introduzione di una norma che consenta di estendere tale importante principio di civiltà giuridica anche al personale della Polizia di Stato.

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